FISCALE – Decreto Semplificazioni, novità per cessione dei bonus edilizi, crisi d’impresa e Terzo settore

Decreto Semplificazioni, novità per
cessione dei bonus edilizi, crisi d’impresa
e Terzo settore


di Bruno Pagamici – Dottore commercialista in Macerata
Nuovo intervento sulla cessione dei crediti legati ai bonus edilizi: le banche
potranno cedere tutti i crediti fiscali da superbonus 110% e bonus edilizi minori
ai loro clienti dotati di partita IVA, anche quelli comunicati all’Agenzia delle
Entrate prima del 1° maggio 2022. Tra gli emendamenti approvati dalla
Camera al decreto Semplificazioni, che ha ottenuto il via libera dell’Aula e che
ora approda al Senato per essere convertito in legge entro il 20 agosto, anche
l’abrogazione del vincolo de minimis per i crediti d’imposta per energia
elettrica e gas e nuove soglie di allerta per la crisi d’impresa. Novità, infine,
per gli enti del Terzo settore.
Nella seduta del 27 luglio 2022, la Camera ha approvato il disegno di legge di
conversione del decreto Semplificazioni (D.L. n. 73/2022). Il provvedimento,
che dovrà essere convertito in legge entro il 20 agosto, passa ora all’esame
del Senato.
Nel corso dell’esame parlamentare sono stati approvati numerosi
emendamenti.
Novità per la cessione dei crediti edilizi
Tra le correzioni più attese quelle riguardanti la cessione dei crediti legati al
superbonus 110% e ai bonus edilizi minori.
In particolare, a seguito del decreto Aiuti (art. 14, lettera b, D.L. n. 50/2022),
alle banche, ovvero alle società appartenenti ad un gruppo bancario iscritto
all’albo di cui all’art. 64, D.Lgs. n. 385/1993, è sempre consentita la cessione a
favore di soggetti diversi dai consumatori o utenti (ovvero da persone fisiche
che agiscono per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale,
artigianale o professionale) che abbiano stipulato un contratto di conto
corrente con la banca stessa, ovvero con la banca capogruppo, senza facoltà
di ulteriore cessione.
Ai sensi del comma 1-bis le nuove norme si applicano anche alle cessioni o
sconto in fattura comunicate all’Agenzia delle Entrate prima della data di
entrata in vigore della legge n. 91/2022, di conversione del decreto (avvenuta
il 16 luglio 2022).
Tuttavia, ai sensi del comma 3 dell’art. 57, l’operatività delle disposizioni
decorre dalle comunicazioni di prima cessione o dello sconto in fattura inviate
all’Agenzia delle entrate a partire dal 1° maggio 2022.
Ora con l’emendamento approvato dall’Aula si abroga il comma 3 dell’art. 57
del decreto Aiuti.
Si consente così alle banche di cedere tutti i crediti fiscali da superbonus
110% e dai bonus edilizi minori ai loro clienti dotati di partita IVA, anche quelli
comunicati all’Agenzia delle Entrate prima del 1° maggio 2022.
Soglie di allerta per la crisi d’impresa
Altra novità molto importante che arriva con gli emendamenti approvati dalla
Camera riguarda gli obblighi di segnalazione dell’Agenzia delle Entrate.
In particolare, a seguito della correzione, le segnalazioni saranno inviate
dall’Agenzia delle Entrate in presenza di un debito scaduto e non versato
relativo all’IVA, risultante dalle liquidazioni periodiche di cui all’art. 21-bis del
D.L. 78/2010, di importo superiore a 5.000 euro e, comunque, non inferiore al
10% dell’ammontare del volume d’affari risultante dalla dichiarazione relativa
all’anno d’imposta precedente. La segnalazione sarà, in ogni caso, inviata,
quando il debito è superiore a 20.000 euro.
L’emendamento stabilisce inoltre che:

  • le segnalazioni dovranno essere inviate contestualmente alla comunicazione
    di irregolarità di cui all’art. 54-bis del D.P.R. n. 633/1972 e, comunque, non
    oltre 150 giorni dal termine di presentazione delle comunicazioni di cui all’art.
    21-bis del D.L. n. 78/2010;
  • l’art. 25-novies del D.Lgs. n. 14/2019 sarà applicabile per i debiti risultanti
    dalle comunicazioni di cui all’art. 21-bis del D.L. 78/20120 relative al secondo
    trimestre 2022.
    Novità per gli enti del terzo settore
    Molto ampio il pacchetto dei correttivi per gli enti del terzo settore.
    Tra le principali modifiche:
  • l’aumento dal 5 al 6% della soglia di ricavi, per non oltre tre periodi
    consecutivi (in luogo degli attuali due), per non passare a esercizio
    commerciale;
  • la proroga al 31 dicembre 2022 del termine per le ONLUS, le organizzazioni
    di volontariato e le associazioni di promozione sociale per adeguare gli statuti
    alle disposizioni inderogabili del Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017)
    con la procedura semplificata di approvazione in assemblea ordinaria.
    Conservazione dei registri contabili
    Con un’ulteriore correzione è stato abrogato l’obbligo annuale di
    conservazione sostitutiva digitale dei registri contabili tenuti con sistemi
    elettronici.
    A seguito della modifica sarà sufficiente tenere aggiornati i libri e le scritture
    contabili su supporto informatico e stamparli soltanto all’atto di eventuali
    richieste da parte dell’amministrazione finanziaria in sede di controllo.
    Crediti d’imposta per energia elettrica e gas
    L’Aula ha approvato anche un emendamento che abroga il comma 3-ter
    dell’art. 2 del decreto Aiuti che vincola la fruizione dei crediti di imposta per il
    secondo trimestre per imprese gasivore, non gasivore e non energivore al
    regime del “de minimis”.
    Elenchi Intrastat
    Ha ottenuto il via libera anche un emendamento che riporta il termine per
    l’invio degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari al
    25 del mese successivo al periodo di riferimento, al termine della stessa
    mensilità.
    Ulteriori novità
    Con ulteriori emendamenti approvati:
  • si prevede la possibilità di utilizzare il modello F24 per qualsiasi pagamento;
  • si introduce l’obbligo per l’Amministrazione finanziaria di comunicare la
    conclusione di attività istruttorie di controllo a carico del contribuente anche
    con SMS e l’app IO;
  • viene eliminato l’obbligo di conservazione degli scontrini delle spese
    mediche portate in detrazione nel caso in cui il contribuente presenti il 730
    tramite CAF o professionista abilitato;
  • si ritocca l’art. 7 riguardante la durata dell’attestazione per i contratti di
    locazione a canone concordato. Con la modifica si specifica che l’attestazione
    può essere fatta valere per tutti i contratti di locazione, stipulati
    successivamente al suo rilascio, aventi il medesimo contenuto del contratto
    per cui è stata rilasciata, fino ad eventuali variazioni delle caratteristiche
    dell’immobile o dell’Accordo Territoriale del comune a cui essa si riferisce;
  • in relazione alle semplificazioni riguardanti la deduzione IRAP per i
    dipendenti a tempo indeterminato previste dall’art. 10, le novità si applicano
    dall’esercizio precedente a quello attualmente in corso, ferma restando la
    possibilità, qualora ritenuto più agevole, per tale periodo, di compilare il
    modello IRAP 2022 senza considerare le modifiche introdotte;
  • intervenendo sul comma 3 sull’art. 23, vengono ricompresi tra i soggetti
    abilitati al rilascio della certificazione che attesti la qualificazione degli
    investimenti effettuati o da effettuare tra le attività ammissibili al credito di
    imposta ricerca e sviluppo, innovazione tecnologica, design e ideazione
    estetica le università statali, le università non statali legalmente riconosciute e
    gli enti pubblici di ricerca;
  • viene incrementata di 20 milioni di euro la dotazione destinata per l’anno
    2022 alla concessione di incentivi per incentivi per l’acquisto di veicoli elettrici
    di categoria L1. Le risorse arrivano dalla riduzione dello stanziamento
    riservato agli incentivi per l’acquisto di nuovi veicoli di categoria M1 nella
    fascia di emissione 21-60 g/km CO2.
    fonte: IPSOA

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