EDILIZIA – Sisma bonus e bonus facciate: detrazioni accessibili anche per i soggetti non residenti

EDILIZIA -Sismabonus e bonus facciate: detrazioni
accessibili anche per i soggetti non
residenti


di Rosy D’Elia – IMPOSTE
Sismabonus e bonus facciate: anche i soggetti non residenti possono
beneficiare delle detrazioni. La residenza nel territorio non rappresenta
un requisito da rispettare, centrale è l’intervento effettuato e la presenza
di un imponibile: lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta
all’interpello numero 550 del 7 novembre 2022Le detrazioni legate al sismabonus e al bonus facciate, pari all’80 e al 60 per
cento, sono accessibili anche per i soggetti non residenti a patto che gli
interventi siano effettuati nelle modalità previste dal meccanismo agevolativo.
La residenza del territorio, infatti, non è un requisito richiesto. Lo chiarisce
l’Agenzia delle Entrate con la risposta all’interpello numero 550 del 7
novembre 2022.
Il documento ricostruisce il perimetro della platea di beneficiari chiarendo in
particolare le regole per le società e per i soggetti che si trovano all’estero.
Sismabonus e bonus facciate: via libera alle detrazioni anche per i
soggetti non residenti
Come di consueto, lo spunto per fare luce su sismabonus e bonus facciate
arriva dall’analisi di un caso pratico.
Protagonista è una società di diritto estero che svolge attività di hollding non
assimilabile a un fondo immobiliare e proprietaria di un immobile unifamiliare
di categoria catastale A/8 che classifica le abitazioni in villa.
La società specifica, inoltre, di non essere titolare di alcun reddito prodotto in
Italia, ad eccezione del reddito fondiario che deriva dal possesso
dell’immobile.
Dal momento che vorrebbe eseguire interventi di consolidamento strutturale,
di messa in sicurezza statica e di recupero delle facciate esterne, si rivolge
all’Agenzia delle Entrate per verificare la possibilità di accedere al sismabonus
rafforzato, previsto dall’articolo 16, comma 1-quater del decreto-legge
4 giugno 2013, n. 63, e al bonus facciate, introdotto dalla Legge di
Bilancio 2020.
Con la risposta all’interpello numero 550 del 7 novembre 2022,
l’Agenzia delle Entrate concede il suo via libera:
“l’Istante se proprietario di unità immobiliari in Italia, è titolare del relativo
reddito fondiario e, pertanto, allo stesso non è precluso in linea di principio
l’accesso al sisma bonus rafforzato e al bonus facciate, ferma restando la
presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previste”.Per beneficiare della detrazione dell’80 per cento legata agli interventi
antisismici è necessario che si verifichi la riduzione di due classi di rischio. Si
ha diritto, invece, a una detrazione del 60 per cento per gli interventi finalizzati
al recupero o restauro della facciata esterna degli edifici esistenti ubicati in
zona A o B.
Sismabonus e bonus facciate per i soggetti non residenti: i
chiarimenti delle Entrate
A sostegno della sua posizione l’Amministrazione finanziaria richiama una
serie di documenti di prassi che possono essere prese in considerazione per
fissare alcuni punti fermi sulla possibilità di beneficiare del sismabonus:
● come chiarito in merito al superbonus, la detrazione spetta anche al
contribuente non residente che risulti proprietario di unità immobiliari in
Italia, nel caso in cui risulti titolare del reddito fondiario relativo
all’immobile;
● l’agevolazione è accessibile anche per i titolari di reddito d’impresa che
sostengono le spese per gli interventi antisismici su “costruzioni
adibite… ad attività produttive”;
● via libera ai titolari di reddito d’impresa che effettuano interventi su
immobili che possiedono o detengono, a prescindere dalla
qualificazione come “strumentali”, “beni merce” o “patrimoniali”.
Anche per quanto riguarda il bonus facciate l’Agenzia delle Entrate sottolinea
che la norma non fa riferimento a specifiche categorie di contribuenti, la
detrazione è accessibile da tutti i soggetti che sostengono le spese per
l’esecuzione dei lavori agevolati, a prescindere dalla tipologia di reddito di cui
sono titolari.
“Atteso che tra i destinatari dei bonus edilizi sopra descritti (sisma bonus
rafforzato e bonus facciate) sono individuati i soggetti che producono reddito
d’impresa, la fruizione riguarda tutti i contribuenti che producono reddito
d’impresa residenti e non residenti nel territorio dello Stato che sostengono le
spese per l’esecuzione degli interventi agevolati (nel rispetto di requisiti e limiti
imposti dalle singole disposizioni che regolano i bonus edilizi)”.
Va precisato, però, che l’accesso alla detrazione dall’imposta lorda legata al
sismabonus e al bonus facciate non è possibile per le seguenti categorie:● coloro che possiedono esclusivamente redditi assoggettati a tassazione
separata o ad imposta sostitutiva o ancora che non potrebbero fruire
della corrispondente detrazione in quanto l’imposta lorda è assorbita
dalle altre detrazioni o non è dovuta;
● coloro che non possiedono redditi imponibili.
Nel primo caso è possibile seguire le strade alternative dello sconto in fattura
o della cessione del credito, modalità invece non previste per la seconda
categoria.

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