DISABILITA’ – Detrazione costo e IVA ridotta per auto disabili: le novità 2022 – IVA ridotta al 4% per acquisto vetture di portatori di handicap e familiari che li hanno a carico: requisiti, detrazioni, esenzioni e regole 2022

Detrazione costo e IVA ridotta per
auto disabili: le novità 2022
IVA ridotta al 4% per acquisto vetture di portatori di handicap e familiari
che li hanno a carico: requisiti, detrazioni, esenzioni e regole 2022

Meno burocrazia per l’accesso alle agevolazioni per le persone con disabilità
(o per i familiari che li hanno a carico) per quanto riguarda il settore auto: il
Ministero delle Disabilità ha semplificato le procedure 2022 per ottenere l’IVA
ridotta per le cessioni e le importazioni di veicoli adattati agli invalidi, che
spetta oltre alla detrazione IRPEF del 19% sulla spesa di acquisto della
vettura (utilizzata, in via esclusiva o prevalente, a beneficio della persona con
handicap) ed oltre all’esenzione dal pagamento del bollo auto e dell’imposta
di trascrizione sui passaggi di proprietà.
Un nuovo chiarimento in merito arriva dall’Agenzia delle Entrate, con la
risposta n. 313 del 30 maggio 2022: il potenziale acquirente deve
presentare atto notorio o dichiarazione attestante che nel quadriennio
precedente, non ha fruito della stessa agevolazione (assieme alla copia della
patente con l’indicazione di adattamenti al veicolo prescritti dalle Commissioni
mediche locali). Vediamo tutto.
Beneficiari finali
Le agevolazioni sono fruibili direttamente dal disabile che abbia un proprio
reddito oppure da un familiare che abbia il disabile a carico. Per essere
considerato “a carico” del familiare, il disabile deve avere un reddito
complessivo annuo entro la soglia di 2.840,51 euro, nel computo del quale
non rientrano i redditi esenti come le pensioni sociali, le indennità, anche
quelle di accompagnamento, le pensioni e gli assegni erogati ai ciechi civili, ai
sordi e agli invalidi civili.
Disabilità ammesse
Le agevolazioni devono essere indirizzate alle persone che rispondono ai
seguenti profili di disabilità:
● non vedenti e sordi;
● disabili con handicap psichico o mentale titolari dell’indennità di
accompagnamento (in possesso di certificazione di grave
handicap ai sensi del comma 3 dell’articolo 3 della legge n.
104/199 e certificato con verbale dalla Commissione per
l’accertamento dell’handicap presso l’Asl);
● disabili con grave limitazione della capacità di deambulazione o
affetti da pluriamputazioni (in possesso di certificazione di grave
handicap (comma 3 dell’articolo 3 della legge n. 104/1992),
certificato con verbale dalla Commissione per l’accertamento
dell’handicap presso l’Asl);
● disabili con ridotte o impedite capacità motorie (persone che
presentano ridotte o impedite capacità motorie ma che non
risultano contemporaneamente “affetti da grave limitazione della
capacità di deambulazione”. Per questa categoria il diritto alle
agevolazioni è condizionato all’adattamento del veicolo.
Agevolazioni e casi particolari
Sono detraibili le spese entro 4 anni dall’acquisto del mezzo (non sono
rateizzabili ma devono essere indicate in dichiarazione dei redditi per l’anno di
sostenimento delle spese). Per la detrazione IRPEF (al 19% su una spesa
massima di 18.075,99 euro), l’eventuale erede che presenta la dichiarazione
dei redditi del disabile deceduto può detrarre in un’unica soluzione le rate
residue. Per il bollo auto, le Regioni possono estendere l’agevolazione anche
ad altre categorie: è bene informarsi presso gli Uffici competenti.
IVA agevolata
Per l’acquisto di autovetture per disabili è applicabile l’IVA al 4% in caso di
auto nuove o usate aventi cilindrata fino a 2000 centimetri cubici, se con
motore a benzina o ibrido, e fino a 2800 centimetri cubici, se con motore
diesel o ibrido e con potenza fino a 150 kW se elettrico. Tale agevolazione
spetta per un solo veicolo nel corso di un quadriennio decorrente dalla data
di acquisto ed è applicabile anche:
● alle prestazioni di adattamento di veicoli non adattati già
posseduti dal disabile;
● all’acquisto contestuale di optional;
● alle cessioni di strumenti e accessori utilizzati per l’adattamento
L’aliquota agevolata del 4% può essere applicata anche:
● alla riparazione degli adattamenti realizzati sulle autovetture
delle persone con disabilità e alle cessioni dei ricambi relativi agli
stessi adattamenti (circolare dell’Agenzia delle Entrate n.
17/E/2015);
● all’acquisto del veicolo in leasing, a condizione, però, che il
contratto di leasing sia di tipo “traslativo” ( nelle clausole
contrattuali si evince il trasferimento della proprietà mediante
riscatto a fine locazione finanziaria).
L’IVA ridotta si applica, senza limiti di spesa, per una sola volta nel corso di
quattro anni (dalla data di acquisto), ma è possibile fruire nuovamente per il
riacquisto entro il quadriennio del primo veicolo rubato e non ritrovato
(esibendo al concessionario la denuncia di furto e la registrazione della
“perdita di possesso” del PRA). Se il veicolo è ceduto prima di due anni
dall’acquisto, va versata la differenza IVA rispetto a quella ordinaria (22%),
tranne nel caso in cui il disabile, per necessità legate all’handicap, ceda il
veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare diversi adattamenti. L’erede
può cedere il veicolo anche prima dei due anni senza versare la differenza
d’imposta.
Documenti per l’IVA ridotta
Può usufruire delle agevolazioni IVA dal 18 gennaio 2022 non è più
necessario presentare il certificato rilasciato dalla commissione medica
provinciale attestante le ridotte o impedite capacità motorie, né copia del
certificato del conseguimento o conferma di validità della patente di guida.
Bastano la patente di guida speciale e un atto notorio sul mancato acquisto
di un analogo veicolo nei quattro anni precedenti.
Veicoli
Le agevolazioni per il settore auto possono essere riferite, a seconda dei casi,
ai seguenti veicoli:
VEICOLO DESCRIZIONE
autovetture () Veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo 9 posti, compreso quello del conducente autoveicoli per il trasporto promiscuo ()
Veicoli aventi una massa complessiva a pieno carico
non superiore a 3,5 tonnellate (o a 4,5 tonnellate, se a
trazione elettrica o a batteria), destinati al trasporto di
cose o di persone e capaci di contenere al massimo
nove posti, compreso quello del conducente
autoveicoli specifici () Veicoli destinati al trasporto di determinate cose o di persone per trasporti in particolari condizioni, caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo autocaravan () () Veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di 7 persone al massimo, compreso il conducente motocarrozzette Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone, capaci di contenere al massimo 4 posti, compreso quello del conducente, ed equipaggiati di idonea carrozzeria motoveicoli per trasporto promiscuo Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di persone e cose, capaci di contenere al massimo quattro posti, compreso quello del conducente motoveicoli per trasporti specifici Veicoli a tre ruote destinati al trasporto di determinate cose o di persone in particolari condizioni e caratterizzati dall’essere muniti permanentemente di speciali attrezzature relative a tale scopo ● (*) per questi veicoli le agevolazioni spettano anche ai non vedenti e ai sordi ● () per questi veicoli è possibile fruire soltanto della detrazione
Irpef del 19%
Non è agevolabile l’acquisto di quadricicli leggeri, cioè delle “minicar” che
possono essere condotte senza patente. Sono esclusi gli autoveicoli intestati
ad altre persone, a società commerciali, cooperative, enti pubblici o privati
(anche se destinati al trasporto di disabili). Ulteriori dettagli nella guida fiscale
dell’Agenzia delle Entrate.
fonte: PMI.IT

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