Decreto Aiuti quater: la mappa delle
novità
di Saverio Cinieri
Il decreto Aiuti quater prevede molte misure al fine di contrastare la crisi
energetica, i rincari sui prezzi del carburante e l’inflazione in continua crescita.
Tra queste, la proroga dei bonus energetici, la riduzione delle accise sui
carburanti, l’estensione a 3.000 per i finge benefit dei dipendenti non tassabili.
Ma le novità non finiscono qui. Infatti, si riscrivono alcune regole del
superbonus con l’abbassamento dal 2023 della percentuale della detrazione:
dal 110% al 90% facendo salvi i lavori ormai cantierati.
Il decreto Aiuti quater è stato pubblicato in G.U. 18/11/2022, n. 270 (D.L.
18/11/2022, n. 176), con tante novità per le imprese e i professionisti.
Il decreto, in particolare, segue la scia tracciata da precedenti decreti “aiuto”,
da un lato prorogando alcune delle disposizioni in esse contenuti, come, ad
esempio, i bonus per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non
gasivore che vengono estesi anche al mese di dicembre.
Dall’altro, interviene su alcune importanti disposizioni quali quelle relative al
superbonus che viene abbassato, dal 2023, al 90% ma con alcune eccezioni,
come, ad esempio, quelle relative ai lavori con CILA presentata.
Proviamo a sintetizzare le principali novità del decreto.
Leggi anche Credito d’imposta energia, superbonus, fringe benefit, tetto al
contante: cosa prevede il decreto Aiuti quater
Proroga dei bonus per le imprese energivore e non, gasivore e non
I crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei
maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale,
previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L.
n. 144/2022) vengono estesi anche al mese di dicembre 2022 nelle medesime
misure (art. 1).
Inoltre:
- in relazione ai crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal decreto
Aiuti bis (art. 6, D.L. n. 115/2022), viene previsto che essi possono essere
utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro
la data del 30 giugno 2023. - entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di
decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono
inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del
credito maturato nell’esercizio 2022.
Leggi anche Credito d’imposta esteso a dicembre, con proroga al 30
giugno 2023 per la compensazione
Accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas
A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (art. 2):
a) le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle
seguenti misure:
1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille
chilogrammi;
4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita
nella misura del 5%.
In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato
come carburante, stabilita dalla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul
gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della
Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19
novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
Rateizzazione bollette per le imprese
Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi
dell’energia, le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione,
in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a
titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale
ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo
compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal
1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (art. 3).
Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori
secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello
sviluppo economico.
Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di
interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari
durata.
É possibile: - ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace;
- chiedere alle banche finanziamenti garantiti da Sace.
La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non
consecutive.
L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti
d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e
non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022).
Prevista, inoltre, l’estensione delle garanzie Sace già previste con il decreto
Ucraina (D.L. n. 21/2022) e decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).
Fringe benefit estesi a 3.000 euro
Previsto l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe
benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette
(art. 3, comma 10).
In particolare, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al
lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal
datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a
3.000 euro non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini
Irpef.
Leggi anche Fringe benefit per le utenze domestiche: requisiti e regole
per il rimborso o il pagamento
Prezzi dell’energia
Slitta a partire dal 10 gennaio 2024, l’abrogazione della norma (art. 22, c. 2,
terzo periodo, D.Lgs. n. 164/2000) secondo cui per i soli clienti domestici,
nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità per l’energia elettrica e
il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento per il gas
(art. 5).
Inoltre, si modifica l’art.5-bis D.L. n. 50/2022 secondo cui al fine di contribuire
alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con
società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo
stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale,
provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite
l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva
vendita entro il 31 marzo 2023 (invece che 31 dicembre 2022 come previsto
dalla norma originaria), nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di
euro.
Bonus autotrasporto
I contributi previsti dal decreto Aiuti ter (art. 14 D.L. n. 144/2022) destinati al
sostegno del settore dell’autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente
alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le
attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli
autotrasportatori di cose per conto di terzi;
2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio
dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente
istituito;
3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei
requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della
professione di trasportatore di merci su strada (art. 7).
Credito d’imposta per i registratori telematici
Previsti contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei
corrispettivi all’Agenzia delle entrate. In particolare, è introdotto un bonus, da
utilizzare in compensazione come credito d’imposta, pari al 100% della spesa
sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato (art. 8).
Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali
limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n.
388/2000).
Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA
successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento
degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione
dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo
corrispettivo.
Superbonus
In materia di superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) le novità più rilevanti sono
le seguenti (art. 9): - la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle
persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS. APS e
OdV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di
attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all’interno
dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su
edifici oggetto di demolizione e ricostruzione la detrazione viene così
riformulata: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 90% per
quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute
nell’anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell’anno 2025; - slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per
completare i lavori relati agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle
persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati
effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo
possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità
unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro
diritto reale di godimento; - per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari
dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le
spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità
immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione
principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a
15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i
redditi complessivi, dell’anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del
richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o
unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L’importo così ottenuto va
diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c’è solo il richiedente. Se c’è anche
il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c’è un
familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o
più familiari si aggiunge 2; - per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25
novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera
assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata in
data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto
massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la
demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del
25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo
abilitativo; - stessa percentuale del 110% viene confermata per la ricostruzione delle
abitazioni che ricadono all’interno del cratere sismico. Viene mantenuta
l’agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle
strutture sociosanitarie, fino al 2025; - per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d’imposta corrispondenti
alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate
all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati,
possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria
rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione
all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di
credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni
successivi e non può essere richiesta a rimborso.
Leggi anche Superbonus: rimodulate le detrazioni d’imposta. Con altre
novità
IMU settore spettacolo
Con una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 78,
commi da 1 a 4, del D.L. n. 104/2020, che dispone l’esenzione da IMU per il
settore dello spettacolo, viene previsto che, per il 2022, la seconda rata
dell’IMU, non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in
uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive
nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, nel rispetto delle condizioni e
dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (art. 12).
Imposta di bollo per soggetti colpiti da eventi calamitosi
Vengono esentati dall’imposta di bollo le domande di contributi, comunque
denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o
eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla
competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento (art.
12, comma 3).
Versamenti sospesi settore sport
I versamenti sospesi per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive
professionistiche e dilettantistiche con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma
923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234/2021) il decreto energia (art. 7,
comma 3-bis, del D.L. n. 17/2022) e il decreto Aiuti (art. 39, comma 1-bis, D.L.
n. 50/2022) possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o
interessi, entro il 22 dicembre 2022 (art. 13).
scarica il D.L. 18/11/2022, n. 176 (G.U. 18/11/2022,n. 270)