Decreto Aiuti quater: la mappa delle novità

Decreto Aiuti quater: la mappa delle
novità


di Saverio Cinieri
Il decreto Aiuti quater prevede molte misure al fine di contrastare la crisi
energetica, i rincari sui prezzi del carburante e l’inflazione in continua crescita.
Tra queste, la proroga dei bonus energetici, la riduzione delle accise sui
carburanti, l’estensione a 3.000 per i finge benefit dei dipendenti non tassabili.
Ma le novità non finiscono qui. Infatti, si riscrivono alcune regole del
superbonus con l’abbassamento dal 2023 della percentuale della detrazione:
dal 110% al 90% facendo salvi i lavori ormai cantierati.
Il decreto Aiuti quater è stato pubblicato in G.U. 18/11/2022, n. 270 (D.L.
18/11/2022, n. 176), con tante novità per le imprese e i professionisti.
Il decreto, in particolare, segue la scia tracciata da precedenti decreti “aiuto”,
da un lato prorogando alcune delle disposizioni in esse contenuti, come, ad
esempio, i bonus per le imprese energivore, gasivore, non energivore e non
gasivore che vengono estesi anche al mese di dicembre.
Dall’altro, interviene su alcune importanti disposizioni quali quelle relative al
superbonus che viene abbassato, dal 2023, al 90% ma con alcune eccezioni,
come, ad esempio, quelle relative ai lavori con CILA presentata.
Proviamo a sintetizzare le principali novità del decreto.
Leggi anche Credito d’imposta energia, superbonus, fringe benefit, tetto al
contante: cosa prevede il decreto Aiuti quater
Proroga dei bonus per le imprese energivore e non, gasivore e non
I crediti di imposta riconosciuti alle imprese a parziale compensazione dei
maggiori oneri sostenuti per l’acquisito di energia elettrica e gas naturale,
previsti per i mesi di ottobre e novembre 2022 dal decreto Aiuti ter (art. 1, D.L.
n. 144/2022) vengono estesi anche al mese di dicembre 2022 nelle medesime
misure (art. 1).
Inoltre:

  • in relazione ai crediti d’imposta previsti per il terzo trimestre 2022 dal decreto
    Aiuti bis (art. 6, D.L. n. 115/2022), viene previsto che essi possono essere
    utilizzati in compensazione dai soggetti beneficiari ovvero dai cessionari, entro
    la data del 30 giugno 2023.
  • entro il 16 marzo 2023, i beneficiari dei crediti d’imposta, a pena di
    decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora fruito, devono
    inviare all’Agenzia delle entrate un’apposita comunicazione sull’importo del
    credito maturato nell’esercizio 2022.
    Leggi anche Credito d’imposta esteso a dicembre, con proroga al 30
    giugno 2023 per la compensazione
    Accise ed IVA sui prodotti petroliferi e sul gas
    A decorrere dal 19 novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022 (art. 2):
    a) le aliquote di accisa dei sotto indicati prodotti sono rideterminate nelle
    seguenti misure:
    1) benzina: 478,40 euro per mille litri;
    2) oli da gas o gasolio usato come carburante: 367,40 euro per mille litri;
    3) gas di petrolio liquefatti (GPL) usati come carburanti: 182,61 euro per mille
    chilogrammi;
    4) gas naturale usato per autotrazione: zero euro per metro cubo;
    b) l’aliquota IVA applicata al gas naturale usato per autotrazione è stabilita
    nella misura del 5%.
    In dipendenza della rideterminazione dell’aliquota di accisa sul gasolio usato
    come carburante, stabilita dalla lettera a), numero 2), l’aliquota di accisa sul
    gasolio commerciale usato come carburante prevista al numero 4-bis della
    Tabella A allegata al D.Lgs. n. 504/1995, non si applica per il periodo dal 19
    novembre 2022 e fino al 31 dicembre 2022.
    Rateizzazione bollette per le imprese
    Al fine di contrastare gli effetti dell’eccezionale incremento dei costi
    dell’energia, le imprese residenti in Italia possono richiedere la rateizzazione,
    in un minimo di 12 ed un massimo di 36 rate mensili, degli importi dovuti a
    titolo di corrispettivo per la componente energetica di elettricità e gas naturale
    ed eccedenti l’importo medio contabilizzato, a parità di consumo, nel periodo
    compreso tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2021, per i consumi effettuati dal
    1° ottobre 2022 al 31 marzo 2023 e fatturati entro il 30 settembre 2023 (art. 3).
    Per ottenere la rateizzazione occorre presentare apposita richiesta ai fornitori
    secondo le modalità che saranno definite con un decreto del Ministero dello
    sviluppo economico.
    Il tasso di interesse eventualmente applicato non può superare il saggio di
    interesse pari al rendimento dei buoni del Tesoro poliennali (BTP) di pari
    durata.
    É possibile:
  • ricevere una fideiussione assicurativa contro garantita da Sace;
  • chiedere alle banche finanziamenti garantiti da Sace.
    La rateizzazione decade in caso di inadempimento di due rate anche non
    consecutive.
    L’adesione al piano di rateizzazione è alternativa alla fruizione dei crediti
    d’imposta relativi al terzo trimestre 2022 per le imprese energivore, gasivore e
    non (art. 1 D.L. n. 176/2022 e art. 1 D.L. n.144/2022).
    Prevista, inoltre, l’estensione delle garanzie Sace già previste con il decreto
    Ucraina (D.L. n. 21/2022) e decreto Aiuti (D.L. n. 50/2022).
    Fringe benefit estesi a 3.000 euro
    Previsto l’aumento da 600 a 3.000 euro della soglia di esenzione per i fringe
    benefit per i lavoratori dipendenti per sostenerli nel contenere il caro bollette
    (art. 3, comma 10).
    In particolare, per il 2022, il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al
    lavoratore dipendente, nonché le somme erogate o rimborsate allo stesso dal
    datore di lavoro per il pagamento delle bollette di acqua, luce e gas, fino a
    3.000 euro non concorrono, dunque, a formare il reddito imponibile ai fini
    Irpef.
    Leggi anche Fringe benefit per le utenze domestiche: requisiti e regole
    per il rimborso o il pagamento
    Prezzi dell’energia
    Slitta a partire dal 10 gennaio 2024, l’abrogazione della norma (art. 22, c. 2,
    terzo periodo, D.Lgs. n. 164/2000) secondo cui per i soli clienti domestici,
    nell’ambito degli obblighi di servizio pubblico, l’Autorità per l’energia elettrica e
    il gas continua transitoriamente a determinare i prezzi di riferimento per il gas
    (art. 5).
    Inoltre, si modifica l’art.5-bis D.L. n. 50/2022 secondo cui al fine di contribuire
    alla sicurezza degli approvvigionamenti, il GSE, anche tramite accordi con
    società partecipate direttamente o indirettamente dallo Stato e attraverso lo
    stretto coordinamento con la maggiore impresa di trasporto di gas naturale,
    provvede a erogare un servizio di riempimento di ultima istanza tramite
    l’acquisto di gas naturale, ai fini del suo stoccaggio e della sua successiva
    vendita entro il 31 marzo 2023 (invece che 31 dicembre 2022 come previsto
    dalla norma originaria), nel limite di un controvalore pari a 4.000 milioni di
    euro.
    Bonus autotrasporto
    I contributi previsti dal decreto Aiuti ter (art. 14 D.L. n. 144/2022) destinati al
    sostegno del settore dell’autotrasporto di merci sono erogati esclusivamente
    alle imprese aventi sede legale o stabile organizzazione in Italia esercenti le
    attività di trasporto merci con veicoli di massa massima complessiva pari o
    superiore a 7,5 tonnellate esercitata da:
    1) persone fisiche o giuridiche iscritte nell’albo nazionale degli
    autotrasportatori di cose per conto di terzi;
    2) persone fisiche o giuridiche munite della licenza di esercizio
    dell’autotrasporto di cose in conto proprio e iscritte nell’elenco appositamente
    istituito;
    3) imprese stabilite in altri Stati membri dell’Unione europea, in possesso dei
    requisiti previsti dalla disciplina dell’Unione europea per l’esercizio della
    professione di trasportatore di merci su strada (art. 7).
    Credito d’imposta per i registratori telematici
    Previsti contributi per i commercianti obbligati alla trasmissione telematica dei
    corrispettivi all’Agenzia delle entrate. In particolare, è introdotto un bonus, da
    utilizzare in compensazione come credito d’imposta, pari al 100% della spesa
    sostenuta, fino a 50 euro per ogni registratore telematico acquistato (art. 8).
    Il credito d’imposta va utilizzato in compensazione e non soggiace agli attuali
    limiti di compensazione (art. 1, c.53 Legge n. 244/2007 e art. 34 Legge n.
    388/2000).
    Il suo utilizzo è consentito a decorrere dalla prima liquidazione periodica IVA
    successiva al mese in cui è stata registrata la fattura relativa all’adeguamento
    degli strumenti mediante i quali effettuare la memorizzazione e la trasmissione
    dei dati dei corrispettivi ed è stato pagato, con modalità tracciabile, il relativo
    corrispettivo.
    Superbonus
    In materia di superbonus (art. 119, D.L. n. 34/2020) le novità più rilevanti sono
    le seguenti (art. 9):
  • la percentuale di detrazione per gli interventi effettuati dai condomini, dalle
    persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività di impresa, arte o
    professione, con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro
    unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico
    proprietario o in comproprietà da più persone fisiche e dalle ONLUS. APS e
    OdV, compresi quelli effettuati dalle persone fisiche al di fuori dell’esercizio di
    attività di impresa, arti e professioni, sulle singole unità immobiliari all’interno
    dello stesso condominio o dello stesso edificio, compresi quelli effettuati su
    edifici oggetto di demolizione e ricostruzione la detrazione viene così
    riformulata: 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2022, 90% per
    quelle sostenute entro il 31 dicembre 2023, 70% per quelle sostenute
    nell’anno 2024 e 65% per quelle sostenute nell’anno 2025;
  • slitta dal 31 dicembre 2022 al 31 marzo 2023 il termine ultimo per
    completare i lavori relati agli interventi effettuati su unità immobiliari dalle
    persone fisiche, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati
    effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo, nel cui computo
    possono essere compresi anche i lavori non agevolati; per i lavori su unità
    unifamiliari, ai fini della detrazione occorre essere proprietari o titolari di altro
    diritto reale di godimento;
  • per gli interventi avviati a partire dal 1° gennaio 2023 su unità immobiliari
    dalle persone fisiche, la detrazione spetta nella misura del 90% anche per le
    spese sostenute entro il 31 dicembre 2023, a condizione che il contribuente
    sia titolare di diritto di proprietà o di diritto reale di godimento sull’unità
    immobiliare, che la stessa unità immobiliare sia adibita ad abitazione
    principale e che il contribuente abbia un reddito di riferimento, non superiore a
    15.000 euro. Per il calcolo di tale reddito di riferimento occorre sommare i
    redditi complessivi, dell’anno precedente quello in cui si sostiene la spesa, del
    richiedente e, se presenti nel nucleo familiare, del coniuge (o convivente o
    unito civilmente) e dei familiari fiscalmente a carico. L’importo così ottenuto va
    diviso per un coefficiente che è pari a 1 se c’è solo il richiedente. Se c’è anche
    il coniuge/convivente/unito civilmente, al coefficiente si aggiunge 1; se c’è un
    familiare a carico si aggiunge 0,5; con due familiari si aggiunge 1; con tre o
    più familiari si aggiunge 2;
  • per tutti i lavori in corso e per chi è in possesso di Cila alla data del 25
    novembre 2022 (in caso di interventi su edifici condominiali, la delibera
    assembleare che ha approvato l’esecuzione dei lavori deve essere adottata in
    data antecedente al 25 novembre 2022) continuerà a valere lo sconto
    massimo del 110%; lo stesso dicasi per gli interventi comportanti la
    demolizione e la ricostruzione degli edifici, per i quali alla medesima data del
    25 novembre 2022, risulti presentata l’istanza per l’acquisizione del titolo
    abilitativo;
  • stessa percentuale del 110% viene confermata per la ricostruzione delle
    abitazioni che ricadono all’interno del cratere sismico. Viene mantenuta
    l’agevolazione massima al 110%, per gli interventi realizzati dalle ONLUS sulle
    strutture sociosanitarie, fino al 2025;
  • per gli interventi rientranti nel Superbonus, i crediti d’imposta corrispondenti
    alla cessione del credito o allo sconto in fattura relativi a comunicazioni inviate
    all’Agenzia delle entrate entro il 31 ottobre 2022 e non ancora utilizzati,
    possono essere fruiti in 10 rate annuali di pari importo, in luogo dell’originaria
    rateazione prevista per i predetti crediti, previo invio di una comunicazione
    all’Agenzia delle entrate da parte del fornitore o del cessionario. La quota di
    credito d’imposta non utilizzata nell’anno non può essere usufruita negli anni
    successivi e non può essere richiesta a rimborso.
    Leggi anche Superbonus: rimodulate le detrazioni d’imposta. Con altre
    novità
    IMU settore spettacolo
    Con una norma di interpretazione autentica delle disposizioni di cui all’art. 78,
    commi da 1 a 4, del D.L. n. 104/2020, che dispone l’esenzione da IMU per il
    settore dello spettacolo, viene previsto che, per il 2022, la seconda rata
    dell’IMU, non è dovuta per gli immobili rientranti nella categoria catastale D in
    uso da parte di imprese esercenti attività di allestimenti di strutture espositive
    nell’ambito di eventi fieristici o manifestazioni, nel rispetto delle condizioni e
    dei limiti del Regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18
    dicembre 2013 relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul
    funzionamento dell’Unione europea agli aiuti “de minimis” (art. 12).
    Imposta di bollo per soggetti colpiti da eventi calamitosi
    Vengono esentati dall’imposta di bollo le domande di contributi, comunque
    denominati, destinati a favore di soggetti colpiti da eventi calamitosi o
    eccezionali oggetto di dichiarazione di stato di emergenza effettuato dalla
    competente autorità, per i quali vi sia un nesso di causalità con l’evento (art.
    12, comma 3).
    Versamenti sospesi settore sport
    I versamenti sospesi per le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive
    associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e società sportive
    professionistiche e dilettantistiche con la legge di bilancio 2022 (art. 1, comma
    923, lettere a), b), c) e d), della legge n. 234/2021) il decreto energia (art. 7,
    comma 3-bis, del D.L. n. 17/2022) e il decreto Aiuti (art. 39, comma 1-bis, D.L.
    n. 50/2022) possono essere effettuati, senza applicazione di sanzioni o
    interessi, entro il 22 dicembre 2022 (art. 13).
    scarica il D.L. 18/11/2022, n. 176 (G.U. 18/11/2022,n. 270)

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.