CRISI D’IMPRESA – Codice della crisi d’impresa: il debito IVA che fa scattare la comunicazione quale indice di allerta

Codice della crisi d’impresa: il debito IVA
che fa scattare la comunicazione quale
indice di allerta


di Nicola Forte
Col decreto Semplificazioni viene adeguato il codice della Crisi d’impresa
nella parte in cui prevede le segnalazioni (anche al collegio sindacale) della
necessità di aprire il percorso di risanamento per debiti IVA non versati.
Con la modifica in arrivo le segnalazioni dal Fisco scatteranno solo per
debiti IVA d’importo maggiore parametrati al fatturato del contribuente
(minimo di 20mila euro).
Sono passati solo pochi giorni dall’entrata in vigore del Codice della Crisi di
impresa e il legislatore è già intervenuto con una prima modifica, anche se
necessaria.
L’emendamento approvato alla Camera non è ancora in vigore, essendo stato
introdotto nel corso dell’iter di conversione del Decreto semplificazioni (D.L.
n. 73/2022), ma sarà all’interno del testo del decreto che entro breve
risulterà definitivo.
Le soglie di debito IVA non versata che faranno scattare
l’allerta per la crisi d’impresa
La modifica normativa interviene sulle soglie del debito Iva al cui
superamento l’Agenzia delle entrate è obbligata ad effettuare una
comunicazione all’imprenditore e, se esistente al collegio sindacale,
invitandolo ad avviare il percorso di composizione negoziata della crisi di
impresa verificando, preventivamente, l’esistenza dei relativi presupposti –
avevamo già segnalato qui gli invii al collegio sindacale.
La norma iniziale prevedeva quale parametro di riferimento l’importo fisso del
debito Iva pari a 5.000 euro.
Ora viene stabilito un limite percentuale del 10 per cento, ma la novella
dispone anche che la segnalazione deve essere in ogni caso inviata qualora il
debito fiscale risulti superiore a 20.000 euro.
Il beneficio della modifica riguarda soprattutto le imprese di maggiori
dimensioni (con fatturato superiore a 200.000 euro).
In tale ipotesi l’importo della soglia risulta di fatto quadruplicato (20.000 euro
in luogo di 5.000 euro).
L’Agenzia delle entrate, stante il precedente limite estremamente ridotto,
aveva iniziato dai primi giorni del mese di luglio ad inviare un numero elevato
di comunicazioni, ma ora la modifica normativa, quando sarà definitivamente
approvata, dovrebbe invertire la tendenza.
Le comunicazioni dovranno essere inviate contestualmente alle
comunicazioni di irregolarità ex art. 54 – bis del D.P.R. n. 633/1972 e non
oltre il termine di 150 giorni dalla scadenza della presentazione delle
liquidazioni periodiche ai fini Iva.
La valenza della comunicazione
La comunicazione rappresenta, però, un indice di allerta senza che ne
consegua alcun effetto automatico.
Saranno gli imprenditori, gli amministratori e gli organi di controllo a dover
effettuare una valutazione se il mancato versamento dell’Iva rappresenti
effettivamente un “allarme giustificato”.
La comunicazione dovrà quindi essere valutata ed apprezzata caso per caso
avviando, in presenza delle relative condizioni, la procedura della
composizione negoziata.
Solo in presenza dei relativi presupposti si procederà alla
presentazione dell’istanza di nomina dell’esperto.
Si tratta, quindi, di una mera comunicazione del tutto scollegata rispetto alle
segnalazioni previste dalla prima versione del Codice della crisi di impresa.
L’abbandono della procedura di allerta inizialmente prevista dal codice del
2019, non fa venire meno, però, i doveri di puntuale attivazione degli strumenti
di contrasto alla crisi, ed in primis, come detto, la composizione negoziata.
Sotto la guida del professionista – esperto questo percorso costituisce la
premessa per estendere più agevolmente ai creditori non aderenti gli accordi
di ristrutturazione e per accedere, in caso di insuccesso, al concordato
semplificato liquidatorio.
Con la modifica in esame il legislatore ha dato prova di comprendere come
l’avvio della procedura di composizione negoziata non possa rappresentare
una conseguenza automatica.
Ogni impresa può presentare peculiarità che possono essere meglio
apprezzate dagli amministratori e dagli organi di controllo in grado di effettuare
in completa autonomia tutte le valutazioni del caso senza eccessivi allarmismi.
fonte: IL COMMERCIALISTA TELEMATICO

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