CREDITO ED INCENTIVI – Bonus Welfare 600 euro: le regole per i datori di lavoro

Bonus Welfare 600 euro: le regole per i
datori di lavoro


di Alessandra Gualtieri
Bonus ai dipendenti fino a 600 euro esentasse anche per bollette e
utenze domestiche: regole Agenzia Entrate sulla disciplina del welfare
aziendale
Pubblicate le istruzioni per i datori di lavoro che concedono ai dipendenti
somme o rimborsi per compensare i rincari nelle bollette: con la circolare
35/E l’Agenzia delle Entrate ha illustrato la nuova disciplina del welfare
aziendale, che per quest’anno (come disposto dall’Articolo 12 del DL
115/2022) prevede anche il cosiddetto Bonus 600 euro in busta paga.
Bonus Welfare aziendale fino a 600 euro
Il decreto Aiuti-bis, per il solo 2022, ha portato fino a 600 euro (dagli ordinari
258,23 euro) il limite massimo entro il quale è possibile concedere ai
dipendenti beni e servizi esentasse includendovi anche dei bonus in denaro
in compensazione del pagamento delle utenze domestiche (luce, acqua e
gas). Il periodo temporale di riferimento è quello che va dal 1° gennaio al 31
dicembre 2022 (ma è permesso corrispondere i fringe benefit entro il giorno
12 gennaio dell’anno successivo).
In base alla nuova circolare, se in sede di conguaglio il valore dei benefit
concessi risulti superiore a 600 euro, il datore di lavoro deve assoggettare a
tassazione l’intero importo corrisposto.
Fringe benefit: ammesse le bollette di casa
Per il 2022 sono incluse tra i fringe benefit anche le somme corrispondenti a
quanto pagato per le bollette relative ad immobili ad uso abitativo posseduti
o detenuti dal dipendente, dal coniuge o dai suoi familiari, a prescindere che vi
abbiano o meno stabilito la residenza o il domicilio. Vi rientrano anche quelle
intestate al condominio (ad esempio la bolletta idrica o del riscaldamento
centralizzato) per le quali è prevista una forma di addebito analitico e non
forfetario a carico del lavoratore (proprietario oppure anche solo locatario) o
dei propri coniuge e familiari.
“La giustificazione di spesa può essere rappresentata anche da più fatture
ed è valida anche se la stessa è intestata a una persona diversa dal
lavoratore dipendente, purché sia intestata al coniuge o ai familiari indicati
nell’articolo 12 del TUIR o, a certe condizioni (ossia in caso di riaddebito
analitico), al locatore”.
NB: Le somme erogate nel 2022 (o entro il 12 gennaio 2023) possono riferirsi
anche a fatture emesse nel 2023 purché riguardino consumi effettuati nel
2022.
Il datore di lavoro acquisisce la documentazione che attesta la spesa (bollette,
ricevute, ecc.) oppure una auto-dichiarazione da cui emergano le condizioni
che danno accesso alla compensazione della spesa per le bollette
(intestatario della fattura, tipologia di utenza, importo, attestazione che spese
non sono già rimborsate, ecc.).
Esenzione fiscale ai familiari
Questi benefit sono erogabili anche ad personam e riguardano sia i titolari di
redditi di lavoro dipendente che quelli assimilati. Rientrano tra i fringe benefit
2022 anche i beni ceduti e i servizi prestati al coniuge del lavoratore o ai
familiari indicati nell’articolo 12 del TUIR, nonché i beni e i servizi per i quali
venga attribuito il diritto di ottenerli da terzi.
Cumulabilità con il bonus carburante 2022
Per l’anno d’imposta in corso, i beni e servizi concedibili sono sia quelli
rientranti nella soglia maggiorata di 600 euro (buoni spesa, buoni benzina,
rimborsi delle utenze domestiche di acqua, luce e gas) sia i buoni benzina fino
a 200 euro erogabili per il 2022, anche al posto dei premi di risultato).
Considerato che il bonus carburante rientra nel quadro delle regole di
tassazione ordinaria dei fringe benefit, se nel complesso delle due tipologie di
bonus si supera il tetto massimo (distinto per ciascuna categoria), l’intera
quota diventa imponibile con regole ordinarie:
“qualora il valore dei beni ceduti (ivi inclusi quelli relativi al bonus carburante),
dei servizi prestati e delle somme erogate o rimborsate per il pagamento delle
utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia elettrica e del gas
naturale, sia di importo superiore ai rispettivi (e distinti) limiti fissati dalle due
norme in commento (euro 600 per il regime temporaneo dell’articolo 51,
comma 3, del TUIR e/o euro 200 per il bonus carburante), ciascun valore, per
l’intero, sarà soggetto a tassazione ordinaria”.

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