CREDITO ED INCENTIVI – Bonus energia imprese, comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023: modello e istruzioni

Bonus energia imprese, comunicazione
entro la scadenza del 16 marzo 2023:
modello e istruzioni


di Rosy D’Elia – DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI
Le imprese beneficiarie dei bonus energia relativi agli ultimi mesi
dell’anno scorso devono comunicare i crediti maturati all’Agenzia delle
Entrate entro la scadenza del 16 marzo 2023. Nessun adempimento per
chi ha già optato per la cessione o li ha già utilizzati. Modello e istruzioni
da seguire dall’Agenzia delle Entrate
Con il provvedimento del 16 febbraio 2023, l’Agenzia delle Entrate ha
approvato il modello e le istruzioni che le imprese beneficiarie dei bonus
energia relativi agli ultimi mesi dello scorso anno devono utilizzare per la
comunicazione dei crediti maturati. Per procedere c’è tempo fino al 16 marzo
e chi non rispetta la scadenza perde il diritto a beneficiare delle somme
residue.
Nessun adempimento comunicativo per coloro che hanno già utilizzato gli
importi a disposizione o hanno optato per la cessione del credito.
Bonus energia imprese: modello e istruzioni per la comunicazione
In base a quanto previsto dall’articolo 1 del Decreto Aiuti quater, le
imprese beneficiarie dei bonus energia relativi agli ultimi mesi del 2022
devono comunicare i crediti maturati entro la scadenza del 16 marzo 2023.
Oggetto dell’adempimento sono le seguenti agevolazioni.
Riferimento normativo Bonus energia Periodo di
riferimento
Articolo 1, commi 1 e 2, del
citato decreto-legge n. 176 del
2022
Crediti d’imposta per
l’acquisto di energia elettrica e
gas naturale
dicembre
2022
Articolo 1, commi 1, primo e
secondo periodo, 2, 3 e 4, del
citato decreto-legge n. 144 del
2022
Crediti d’imposta per
l’acquisto di energia elettrica e
gas naturale
ottobre e
novembre
2022
Articolo 6 del decreto-legge 9
agosto 2022, n. 115,
convertito, con modificazioni,
dalla legge 21 settembre 2022,
n. 142
Crediti d’imposta per
l’acquisto di energia elettrica e
gas naturale
terzo
trimestre
2022
Articolo 2 del citato
decreto-legge n. 144 del 2022
Credito d’imposta a favore
delle imprese esercenti attività
agricola e della pesca, in
relazione alla spesa sostenuta
per l’acquisto di carburante
Quarto
trimestre
2022
Nel provvedimento numero del 16 febbraio 2023, si legge:
“Per consentire l’invio all’Agenzia delle entrate della suddetta comunicazione,
con il presente provvedimento sono approvati il “Modello per la
comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute
per l’acquisto di prodotti energetici” e le relative istruzioni di compilazione”.
Le imprese interessate hanno un mese di tempo per procedere: è possibile
effettuare l’invio direttamente o affidandosi a un soggetto incaricato dal 16
febbraio e fino alla scadenza del 16 marzo 2023, solo eventuali comunicazioni
scartate potranno essere ritrasmesse entro il 21 marzo 2023.
La trasmissione può essere effettuata tramite il servizio web o i canali
telematici dell’Agenzia delle Entrate.
Nel modello, tra gli altri, devono essere indicati i seguenti dati:
● il codice che identifica il credito;
● l’importo della spesa dei prodotti energetici oggetto delle agevolazioni;
● ammontare del credito maturato, in base alla percentuale stabilita per il
singolo bonus.
L’Agenzia delle Entrate chiarisce che per ciascun credito d’imposta, il
beneficiario invia una sola comunicazione valida, per l’intero importo del
credito maturato nel periodo di riferimento, al lordo dell’eventuale somma già
utilizzata in compensazione tramite modello F24 fino alla data della
comunicazione stessa.
Nelle istruzioni sulla comunicazione un riepilogo di codici e percentuali per
ogni tipologia di credito d’imposta.
Bonus energia imprese: entro la scadenza del 16 marzo 2023 la
comunicazione alle Entrate
Chi ha già utilizzato per intero i bonus energia a disposizione non deve
procedere con la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro la scadenza
del 16 marzo 2023.
Stessa regola vale per chi ha comunicato la cessione dei crediti d’imposta
maturati.
Le imprese tenute all’invio, invece, perdono il diritto a beneficiare delle somme
residue se non rispettano il termine previsto.
E, a partire dal 17 marzo 2023, se l’impresa utilizza un bonus energia in
compensazione superiore all’importo comunicato, il modello F24 viene
scartato.
I crediti d’imposta maturati per l’acquisto di prodotti energetici possono essere
utilizzati indicando gli appositi codici tributo entro il 30 giugno o 30 settembre
2023.
Bonus energia Periodo di
riferimento
Scadenza
utilizzo
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia
elettrica e gas naturale
dicembre
2022
30
settembre
2023
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia
elettrica e gas naturale
ottobre e
novembre 2022
30
settembre
2023
Crediti d’imposta per l’acquisto di energia
elettrica e gas naturale
terzo trimestre
2022
30
settembre
2023
Credito d’imposta a favore delle imprese
esercenti attività agricola e della pesca, in
relazione alla spesa sostenuta per l’acquisto di
carburante
Quarto
trimestre 2022
30 giugno
2023
Tutti i dettagli e le istruzioni sull’adempimento previsto per le imprese
beneficiarie dei bonus energia nel testo integrale del provvedimento del 16
febbraio 2023.
allegati:
Agenzia delle Entrate – modello per la comunicazione dei crediti
d’imposta maturati in relazione alle spese sostenute per l’acquisto dei
prodotti energetici
Agenzia delle Entrate – Istruzioni per la compilazione del modello per la
comunicazione dei crediti d’imposta maturati in relazione alle spese
sostenute per l’acquisto dei prodotti energetici

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.