Credito d’imposta investimenti pubblicitari:
novità anno 2023
di Giovanni Riccio
L’articolo 57-bis, comma 1 quinquies, del decreto legge 24 aprile 2017, n. 60,
disciplina il credito d’imposta per gli investimenti pubblicitari dell’anno 2023. Le
spese agevolabili si considerano sostenute secondo i criteri fissati dall’articolo
109 del TUIR.
Sono ammessi all’agevolazione:
● le imprese di qualsiasi natura giuridica e dimensione ed a prescindere
dal regime contabile adottato;
● i lavoratori autonomi;
● gli enti non commerciali.
Gli interessati, per accedere alla misura agevolativa, devono inviare la
domanda (Comunicazione per la fruizione del credito d’imposta per gli
investimenti incrementali) tramite i servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate,
attraverso l’apposita procedura disponibile nella sezione dell’area riservata
“Servizi per” alla voce “Comunicare”. La finestra temporale per la
presentazione va dal 1° marzo 2023 al 31 marzo 2023.
Dopo aver presentato la Comunicazione il soggetto interessato, tra il
9.01.2024 ed il 9 febbraio 2024 deve presentare la Dichiarazione sostitutiva
relativa agli investimenti effettuati, che viene resa per attestare che gli
investimenti prenotati con la Comunicazione sono stati effettivamente
sostenuti.
L’effettuazione degli investimenti deve, altresì, risultare da un’apposita
attestazione rilasciata:
● dai soggetti legittimati a rilasciare il visto di conformità; ovvero
● dai soggetti che esercitano la revisione legale dei conti ai sensi dell’art.
2409-bis c.c.
Ricordiamo che, in conseguenza dell’emergenza Coronavirus, è stato previsto
un particolare regime per i periodi d’imposta 2020, 2021 e 2022,
contraddistinto dalle seguenti caratteristiche:
● assenza del requisito degli investimenti incrementali;
● agevolazione nominale pari al 50% degli investimenti;
● ammissione all’agevolazione anche degli investimenti su radio e tv
(regola valida anche ante Covid-19 per gli anni 2018 e 2019).
Per il 2023, invece, il credito d’imposta è riconosciuto in favore dei soggetti
che effettuano investimenti in campagne pubblicitarie sulla stampa quotidiana
e periodica anche on line, il cui valore superi almeno dell’1% gli analoghi
investimenti effettuati sugli stessi mezzi di informazione nell’anno precedente
(si intende la stampa non il singolo giornale).
Gli investimenti ammessi all’agevolazione sono quelli riferiti all’acquisto di
spazi pubblicitari e inserzioni commerciali, effettuati esclusivamente su giornali
quotidiani e periodici, pubblicati in edizione cartacea ovvero editi in formato
digitale, iscritti presso il competente Tribunale ovvero presso il Registro degli
operatori di comunicazione (ROC tenuto presso l’Autorità Garante per le
Comunicazioni, cd. AGCOM) e, in ogni caso, dotati della figura del direttore
responsabile.
Sono escluse dal credito d’imposta le spese sostenute per l’acquisto di spazi
nell’ambito della programmazione o dei palinsesti editoriali per pubblicizzare o
promuovere televendite di beni e servizi di qualunque tipologia nonché quelle
per inserzioni o spazi promozionali relativi a servizi di pronostici, giochi o
scommesse con vincite di denaro, di messaggeria vocale o chat-line con
servizi a sovraprezzo, nonché le spese sostenute per grafica pubblicitaria su
cartelloni fisici, volantini cartacei periodici, pubblicità su cartellonistica,
pubblicità su vetture o apparecchiature, pubblicità mediante affissioni e
display, pubblicità su schermi di sale cinematografiche, pubblicità tramite
social o piattaforme on line, banner pubblicitari su portali on line. Non sono
ammessi all’agevolazione gli oneri accessori quali i costi di intermediazione,
ovvero altri oneri anche se funzionali o connessi all’investimento.
Si badi che, non è considerato incrementale l’investimento delle imprese che
hanno iniziato l’attività nel corso dell’anno per il quale è richiesto il beneficio o
di quelle che nell’anno precedente a quello per il quale il beneficio è richiesto
non abbiano effettuato investimenti pubblicitari (parere Consiglio di Stato
1255/2018, faq 19/10/2018 Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria c/o la
Presidenza del Consiglio dei Ministri e risposta interpello n. 38, 18/10/2018).
Sull’ammontare degli investimenti incrementali è attribuito un contributo in
forma di credito di imposta pari al 75%, che, va precisato, è una misura
“teorica”. Il bonus, infatti, è concesso ai beneficiari nel rispetto del limite delle
risorse di bilancio annualmente stanziate, che costituisce il tetto di spesa da
ripartire, sicché, nel caso di insufficienza delle risorse disponibili rispetto alle
richieste ammesse, si procede alla ripartizione delle stesse tra i beneficiari in
misura proporzionale al credito di imposta astrattamente spettante.
In pratica, l’effettivo credito spettante si conosce solo a valle del percorso di
ammissione all’agevolazione prima illustrato. A tal fine, l’ordine di
presentazione delle domande è irrilevante.
fonte: FISCAL FOCUS