Covid. Decreto riaperture: obbligo mascherine e super green pass al chiuso fino al 30 aprile. Per i sanitari obbligo vaccino resta fino dicembre ma via la sospensione per i guariti non vaccinati

Covid. Decreto riaperture: obbligo mascherine e
super green pass al chiuso fino al 30 aprile. Per i
sanitari obbligo vaccino resta fino dicembre ma
via la sospensione per i guariti non vaccinati

di L.F.
Via libera dal Cdm al nuovo provvedimento che disegna la road map
della fine delle restrizioni. Dal 1 aprile confermato stop a sistema a colori
e decadenza Cts e struttura commissariale. Resta Green pass base fino
al 30 aprile per lavoro e alcune attività (mense, concorsi pubblici,
colloqui in carcere) e per trasporti a lunga percorrenza. Via quarantena
per i contatti stretti. Scuola in presenza ma dopo 4 mesi mascherina per
tutti. Proroga assunzione medici in pensione e specializzandi. Ecco tutte
le misure. LA BOZZA
Via libera all’unanimità dal Cdm al decreto che definisce la road map
dell’allentamento delle restrizioni anti Covid. Nella bozza in entrata viene
confermata l’uscita dal regime giuridico dello stato di emergenza dal 1° aprile.
Decadono tutte le strutture emergenziali connesse (in particolare Cts,
commissario). Verrà istituita una unità operativa presso il Ministero della
Difesa per affrontare regime transitorio e completamento campagna vaccinale
fino al 31 dicembre 2022.
Per quanto riguarda le mascherine è prolungato fino al 30 aprile l’attuale
regime mentre l’obbligo del green pass base fino al 30 aprile varrà solo per
alcune attività (mense, concorsi pubblici, colloqui in carcere) e per trasporti a
lunga percorrenza. Per quanto riguarda il green pass rafforzato resterà
obbligatorio fino al 30 aprile per servizi di ristorazione al chiuso, centri
benessere, sale gioco, discoteche, congressi, eventi sportivi al chiuso.
Rimane obbligo vaccino per personale nel mondo sanitario e rsa fino a fine
anno e rimane green pass attuale per visite nelle rsa.
Ecco la sintesi della bozza:
Cessazione stato di emergenza
Dal 1 aprile cessa lo stato di emergenza. Con ciò si chiude l’esperienza della
struttura commissariale e del Cts. In ogni caso fino al 31 dicembre 2022 per
assicurare la transizione verrà istituita presso il Ministero della difesa un’Unità
per il completamento della campagna vaccinale e per l’adozione di altre
misure di contrasto alla pandemia, il cui ordinamento è definito dal Capo di
stato maggiore della difesa. L’Unità subentra in tutti i rapporti attivi e passivi
facenti capo al Commissario straordinario per l’attuazione e il coordinamento
delle misure occorrenti per il contenimento e il contrasto dell’emergenza
epidemiologica COVID-19. A decorrere dal 1° gennaio 2023 il Ministero della
salute subentrerà nelle funzioni e in tutti i rapporti attivi e passivi dell’Unità per
l’emergenza COVID-19
Ordinanze Ministero della Salute
Fino al 31 dicembre 2022, in conseguenza della cessazione dello stato di
emergenza e in relazione all’andamento epidemiologico, il Ministro della
salute, con propria ordinanza:

  • di concerto con i Ministeri competenti per materia o d’intesa Conferenza
    delle regioni e delle province autonome, può adottare e aggiornare linee guida
    e protocolli volti a regolare lo svolgimento in sicurezza dei servizi e delle
    attività economiche, produttive e sociali;
  • sentiti i Ministri competenti per materia, può introdurre limitazioni agli
    spostamenti da e per l’estero nonché imporre misure sanitarie in dipendenza
    dei medesimi spostamenti.
    Isolamento e autosorveglianza
    Rimane il divieto di mobilità dalla propria abitazione o dimora alle persone
    sottoposte alla misura dell’isolamento per provvedimento dell’autorità sanitaria
    in quanto risultate positive al SARS-CoV-2, fino all’accertamento della
    guarigione
    Per tutti i contatti stretti dal 1 aprile è applicato il regime dell’autosorveglianza,
    consistente nell’obbligo di indossare dispositivi di protezione delle vie
    respiratorie di tipo FFP2, al chiuso o in presenza di assembramenti fino al
    decimo giorno successivo alla data dell’ultimo contatto stretto con soggetti
    confermati positivi al SARS-CoV-2 e di effettuare un test antigenico rapido o
    molecolare per la rilevazione di SARS-CoV-2, anche presso centri privati a ciò
    abilitati, alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto
    giorno successivo alla data dell’ultimo contatto.
    Obbligo mascherine
    Fino al 30 aprile 2022 è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione
    delle vie respiratorie di tipo FFP2 nei seguenti casi:
  • per l’accesso ai seguenti mezzi di traporto e per il loro utilizzo:
  • aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
  • navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
  • treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo
    interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
  • autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata,
    effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che
    collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi
    prestabiliti;
  • autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente;
  • mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale;
  • mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria,
    secondaria di primo grado e di secondo grado;
  • per l’accesso a funivie, cabinovie e seggiovie, qualora utilizzate con la
    chiusura delle cupole paravento, con finalità turistico-commerciale e anche
    ove ubicate in comprensori sciistici;
  • per gli spettacoli aperti al pubblico che si svolgono in sale teatrali, sale da
    concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e
    in altri locali assimilati, nonché’ per gli eventi e le competizioni sportivi.
    Fino al 30 aprile 2022 in tutti i luoghi al chiuso e con esclusione delle
    abitazioni private, è fatto obbligo, sull’intero territorio nazionale, di indossare
    dispositivi di protezione delle vie respiratorie.
    Fino al 30 aprile 2022, in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, al
    chiuso, è fatto obbligo di indossare i dispositivi di protezione delle vie
    respiratorie, ad eccezione del momento del ballo.
    Non hanno l’obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie
    respiratorie:
    a) i bambini di età inferiore ai sei anni;
    b) le persone con patologie o disabilità incompatibili con l’uso della
    mascherina, nonché le persone che devono comunicare con un disabile in
    modo da non poter fare uso del dispositivo;
    c) i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva.
    Green pass base
    Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale
    esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da
    vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai
    seguenti servizi e attività:
    a) mense e catering continuativo su base contrattuale;
    b) concorsi pubblici;
    c) corsi di formazione pubblici e privati;
    d) colloqui visivi in presenza con i detenuti e gli internati, all’interno degli istituti
    penitenziari per adulti e minori;
    e) partecipazione del pubblico agli eventi e alle competizioni sportivi, che si
    svolgono all’aperto”
    Niente più green pass per accedere a servizi alla persona; pubblici uffici,
    servizi postali, bancari e finanziari e attività commerciali.
    Dal 1°al 30 aprile 2022, è consentito sull’intero territorio nazionale
    esclusivamente ai soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 da
    vaccinazione, guarigione o test, cosiddetto green pass base, l’accesso ai
    seguenti mezzi di trasporto e il loro utilizzo:
    a) aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone;
    b) navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale;
    c) treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo
    interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità;
    d) autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata,
    effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che
    collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi
    prestabiliti;
    e) autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente.”
    Green pass rafforzato
    Dal 1° al al 30 aprile 2022, sull’intero territorio nazionale, è consentito
    esclusivamente ai soggetti in possesso delle certificazioni verdi COVID-19 da
    vaccinazione o guarigione, cosiddetto green pass rafforzato, l’accesso ai
    seguenti servizi e attività:
    a) servizi di ristorazione svolti al banco o al tavolo, al chiuso, da qualsiasi
    esercizio, ad eccezione dei servizi di ristorazione all’interno di alberghi e di
    altre strutture ricettive riservati esclusivamente ai clienti ivi alloggiati;
    b) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e di contatto, centri
    benessere, anche all’interno di strutture ricettive, per le attività che si svolgono
    al chiuso, nonché spazi adibiti a spogliatoi e docce, con esclusione
    dell’obbligo di certificazione per gli accompagnatori delle persone non
    autosufficienti in ragione dell’età o di disabilità;
    c) convegni e congressi;
    d) centri culturali, centri sociali e ricreativi, per le attività che si svolgono al
    chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri
    estivi, e le relative attività di ristorazione;
    e) feste comunque denominate, conseguenti e non conseguenti alle cerimonie
    civili o religiose, nonché eventi a queste assimilati che si svolgono al chiuso;
    f) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
    g) attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati;
    h) partecipazione del pubblico agli spettacoli aperti al pubblico, nonché agli
    eventi e alle competizioni sportivi, che si svolgono al chiuso.”
    Obbligo vaccinale personale sanitario
    L’obbligo è esteso fino al 31 dicembre 2022. Novità per il personale sanitario
    sospeso per non essersi vaccinato ma guarito: “In caso di intervenuta
    guarigione l’Ordine professionale territorialmente competente, su istanza
    dell’interessato, dispone la cessazione temporanea della sospensione, sino
    alla scadenza del termine in cui la vaccinazione è differita in base alle
    indicazioni contenute nelle circolari del Ministero della salute (probabilmente 4
    mesi stante alle indiscrezioni di fonte ministeriale). La sospensione riprende
    efficacia automaticamente qualora l’interessato ometta di inviare all’Ordine
    professionale il certificato di vaccinazione entro e non oltre tre giorni dalla
    scadenza del predetto termine di differimento.”
    Obbligo vaccinale per il personale della scuola, del comparto difesa,
    sicurezza e soccorso pubblico, della polizia locale, istituti penitenziari,
    delle università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e
    coreutica e degli istituti tecnici superiori.
    Dal 15 dicembre 2021 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la
    prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 da adempiersi, per la
    somministrazione della dose di richiamo, entro i termini di validità delle
    certificazioni verdi COVID-19 si applica anche alle seguenti categorie:
    a) personale scolastico del sistema nazionale di istruzione, delle scuole non
    paritarie, dei servizi educativi per l’infanzia, dei centri provinciali per
    l’istruzione degli adulti, dei sistemi regionali di istruzione e formazione
    professionale e dei sistemi regionali che realizzano i percorsi di istruzione e
    formazione tecnica superiore;
    b) personale del comparto della difesa, sicurezza e soccorso pubblico, della
    polizia locale e a decorrere dal 15 febbraio 2022, personale dell’Agenzia per la
    cybersicurezza nazionale;
    c) personale che svolge a qualsiasi titolo la propria attività lavorativa alle
    dirette dipendenze del Dipartimento dell’amministrazione penitenziaria o del
    Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, all’interno degli istituti
    penitenziari per adulti e minori.
    Dal 1° febbraio 2022 e fino al 15 giugno 2022, l’obbligo vaccinale per la
    prevenzione dell’infezione da SARS-CoV-2 si applica al personale delle
    università, delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica e
    degli istituti tecnici superiori, nonché al personale dei Corpi forestali delle
    regioni a statuto speciale.
    Over 50 non vaccinati al lavoro ma col test negativo. Sarà sufficiente il
    green pass base per l’accesso nei luoghi di lavoro anche per gli over 50 che
    fino al 15 giugno sono obbligati alla vaccinazione.
    Nidi e scuole infanzia
    Per nidi e scuole dell’infanzia in presenza di almeno quattro casi di positività
    tra i bambini e gli alunni presenti nella sezione o gruppo classe, l’attività
    educativa e didattica prosegue in presenza per tutti e i docenti e gli educatori
    nonché gli alunni che abbiano superato i sei anni di età utilizzano i dispositivi
    di protezione delle vie respiratorie per dieci giorni dall’ultimo contatto con un
    soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
    sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test
    antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test
    antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In
    questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una
    autocertificazione;
    Elementari, medie e licei
    in presenza di almeno quattro casi di positività tra gli alunni presenti in classe,
    l’attività didattica prosegue per tutti in presenza con l’utilizzo di dispositivi di
    protezione delle vie respiratorie di tipo da parte dei docenti e degli alunni che
    abbiano superato i sei anni di età per dieci giorni dall’ultimo contatto con un
    soggetto positivo al COVID-19. Alla prima comparsa dei sintomi e, se ancora
    sintomatici, al quinto giorno successivo all’ultimo contatto, va effettuato un test
    antigenico rapido o molecolare, anche in centri privati abilitati, o un test
    antigenico autosomministrato per la rilevazione dell’antigene SARS-CoV-2. In
    questo ultimo caso, l’esito negativo del test è attestato con una
    autocertificazione.
    Gli alunni delle scuole primarie , delle scuole secondarie di primo e secondo
    grado e del sistema di istruzione e formazione professionale in isolamento ai
    sensi dell’articolo 10-ter in seguito all’infezione da SARS CoV-2, possono
    seguire l’attività scolastica nella modalità della didattica digitale integrata su
    richiesta della famiglia o dello studente, se maggiorenne, accompagnata da
    specifica certificazione medica attestante le condizioni di salute dell’alunno
    medesimo e la piena compatibilità delle stesse con la partecipazione alla DDI.
    La riammissione in classe dei suddetti alunni è subordinata alla sola
    dimostrazione di avere effettuato un test antigenico rapido o molecolare con
    esito negativo, anche in centri privati a ciò abilitati
    In generale fino alla conclusione dell’anno scolastico 2021-2022, nelle
    istituzioni e nelle scuole nonché negli istituti tecnici superiori continuano ad
    applicarsi le seguenti misure di sicurezza:
    a) è fatto obbligo di utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie di
    tipo chirurgico, o di maggiore efficacia protettiva, fatta eccezione per i bambini
    sino a sei anni di età, per i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con
    l’uso dei predetti dispositivi e per lo svolgimento delle attività sportive;
    b) è raccomandato il rispetto di una distanza di sicurezza interpersonale di
    almeno un metro salvo che le condizioni strutturali-logistiche degli edifici non
    lo consentano;
    c) resta fermo, in ogni caso, il divieto di accedere o permanere nei locali
    scolastici se positivi o se si presenta una sintomatologia respiratoria e
    temperatura corporea superiore a 37,5°.”.
    Proroghe fino al 30 giugno 2022
  • Conferimento di incarichi temporanei a laureati in medicina e chirurgia da
    parte delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale
  • Trattenimento in servizio dei dirigenti medici e sanitari e del personale
    sanitario
  • Conferimento di incarichi di lavoro autonomo, anche di collaborazione
    coordinata e continuativa, a dirigenti medici, veterinari e sanitari nonché al
    personale del ruolo sanitario del comparto sanità, collocati in quiescenza,
    nonché agli operatori socio-sanitari collocati in quiescenza
  • Sorveglianza sanitaria lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio
  • Disposizioni in materia di lavoro agile per i lavoratori del settore privato
  • Temporaneo superamento di alcune incompatibilità per gli operatori delle
    professioni sanitarie
    Usca e medici specializzandi
    Confermata la proroga delle Unità speciali di continuità assistenziale fino al 30
    giugno 2022 la possibilità di stipulare contratti in favore di medici
    specializzandi
    Monitoraggio Covid
    Prosegue anche dopo il 31 marzo 2022 la raccolta di dati per la sorveglianza
    integrata del SARS-CoV-2 e per il monitoraggio della situazione
    epidemiologica e delle condizioni di adeguatezza dei sistemi sanitari regionali
    Sistema Colori
    Il sistema viene abrogato con tutte le misure conseguenti
    fonte: quotidiano della sanita’

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