Contributi Zona Sisma: domanda dal 6 aprile per imprese e autonomi … La guida sui nuovi contributi per la Zona Sisma del Centro Italia previsti per il 2022

Contributi Zona Sisma: domanda dal 6
aprile per imprese e autonomi
La guida sui nuovi contributi per la Zona Sisma del Centro Italia previsti per 2022

Ecco a chi spettano e come richiederli dal 6 aprile al 4 maggio
Disponibili i Contributi in Zona Sisma. Dal 6 aprile al 4 maggio 2022 le
imprese e i lavoratori autonomi con sede nella Zona Franca Urbana, istituita in
alcuni Comuni del Centro Italia colpiti dal terremoto 24 agosto 2016,
potranno presentare domanda per richiedere sgravi fiscali e aiuti economici.
Con un finanziamento di circa 60 milioni, il Ministero dello Sviluppo
Economico prevede aiuti per le iniziative economiche già avviate al 31
dicembre 2020 e per le nuove iniziative economiche avviate tra la stessa
data e il 31 dicembre 2021.
In questa guida vi spieghiamo come funzionano i contributi Zona Sisma, a chi
spettano e come presentare domanda nel 2022.
CONTRIBUTI ZONA SISMA, COSA SONO
I contributi Zona Sisma per il Centro Italia (ZFU Sisma centro Italia) sono aiuti
concessi alle imprese e ai professionisti che si trovano nel cosiddetto “cratere
sismico”, dove insistono i Comuni scenario dei terremoti susseguiti dal 24
agosto 2016. Vengono erogati dal MISE sotto forma di esenzioni fiscali e
contributive.
COS’È LA ZONA FRANCA URBANA
In generale la Zona Franca Urbana (ZFU) è un’area speciale in cui sono
agevolati gli investimenti delle aziende attraverso sgravi fiscali e
decontribuzione. Le Zone Franche Urbane riguardano territori specifici e in
molti casi singole città. Possono essere individuate dallo Stato a seguito di
disastri ambientali, come nel caso di terremoti, oppure per un disagio sociale
o una collocazione geografica sfavorevole. In tali aree, le micro, piccole
imprese e i liberi professionisti possono usufruire di agevolazioni fiscali e
previdenziali. Parliamo delle misure previste dall’articolo 46, comma 2, del
Decreto Legge 50 del 2017, quali:
● l’esenzione dell’imposta sul reddito per i redditi derivanti dallo
svolgimento dell’attività nella zona franca urbana;
● esenzione dell‘imposta regionale sulle attività produttive;
● l’esenzione delle imposte comunali proprie;
● esenzione del versamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
I COMUNI COMPRESI NELLA ZFU CENTRO ITALIA
La ZFU è individuata e disciplinata dalla Legge 21 giugno 2017, n. 96 in
base a quanto previsto dalla Legge 27 dicembre 2006, n. 296 (La legge di
Bilancio 2007) e comprende i comuni delle regioni del Lazio, Umbria, Marche,
e Abruzzo colpiti dagli eventi sismici verificatesi dal 24 agosto 2016 in poi.
L’elenco preciso, consultabile su questa pagina, è allegato al Decreto Legge
17 ottobre 2016, n. 189 che, dopo 10 anni, ha individuato le misure attivabili
nella zona.
Nel corso degli anni, con le circolari n. 99473 del 4 agosto 2017, n. 114735
del 15 settembre 2017 e n. 163472 del 7 novembre 2017, il MISE ha fornito
dei chiarimenti in merito alle modalità di concessione e fruizione delle
agevolazioni in favore delle imprese e dei titolari di reddito di lavoro autonomo
localizzati nella zona franca urbana. Poi, con la circolare ministeriale 28
marzo 2022, n. 120680 sono stati stabiliti i termini e le modalità di
presentazione delle istanze di accesso alle agevolazioni a valere sullo
stanziamento per l’annualità 2022 e fissati i termini di presentazione delle
domande. Andiamo a vedere di cosa si tratta.
CONTRIBUTI ZONA SISMA, IL BANDO 2022
La circolare ministeriale 28 marzo 2022, n. 120680 disciplina l’apertura di
un nuovo bando, per il 2022, finalizzato alla concessione delle agevolazioni in
favore delle:
● iniziative economiche già avviate nella zona franca urbana alla data
del 31 dicembre 2020 e già beneficiarie, nell’ambito dei precedenti
bandi emanati dal Ministero, delle agevolazioni di cui all’articolo 46,
comma 2, del Decreto Legge 50 del 2017;
● nuove iniziative economiche avviate nella zona franca urbana in data
successiva al 31 dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
LE RISORSE
Per la concessione delle agevolazioni nella Zona Franca Urbana Sisma sono
disponibili le risorse stanziate per l’annualità 2022 dall’articolo 57, comma 6,
del Decreto Agosto. La somma è pari, al netto degli oneri per la gestione
degli interventi, a 59 milioni e 400.000 euro per il 2022.
I BENEFICIARI
Possono beneficiare delle nuove agevolazioni le seguenti categorie di
soggetti:
● le imprese e i titolari di reddito di lavoro autonomo, regolarmente
costituiti e attivi alla data del 31 dicembre 2020, già beneficiari delle
agevolazioni di cui all’articolo 46, comma 2 del Decreto Legge 50 del
2017 nell’ambito dei precedenti bandi emanati dal Ministero;
● imprese e professionisti, di qualsiasi dimensione che, all’interno della
zona franca urbana, hanno avviato una nuova iniziativa economica in
data successiva al 31dicembre 2020 e fino al 31 dicembre 2021.
Nello specifico, le agevolazioni sono concesse nel rispetto del regolamento
1407/2013 e del regolamento 1408/2013. Possono, quindi, accedere alle
agevolazioni i soggetti che operano in tutti i settori di attività economica, con
esclusione dei soggetti operanti nella produzione, trasformazione e
commercializzazione dei prodotti della pesca e dell’acquacoltura, così come
definiti all’articolo 2, comma 1 del Regolamento (UE) n. 717/2014 della
Commissione, del 27 giugno 2014.
CHI SONO GLI ESCLUSI
Sono esclusi dalle agevolazioni i soggetti che:
● svolgono, alla data di presentazione dell’istanza di agevolazione,
un’attività appartenente alla categoria “F” della codifica ATECO 2007,
come risultante dal certificato camerale e che non avevano la sede
legale o la sede operativa all’interno della zona franca urbana alla data
del 24 agosto 2016;
● alla data di presentazione dell’istanza, non hanno restituito le somme
dovute a seguito di provvedimenti di revoca di agevolazioni concesse
dal Ministero, ivi incluse quelle di cui all’articolo 46, comma 2, del
Decreto Legge 50 del 2017.
REQUISITI
Coloro che sono già beneficiari delle agevolazioni della zona franca
urbana, alla data del 31 dicembre 2020, devono confermare, in sede di
presentazione dell’istanza, il mantenimento dei pertinenti requisiti di cui alle
circolari attuative MISE precedenti.
Invece, coloro che hanno avviato le attività dal 31 dicembre 2020 al 31
dicembre 2021, devono essere in possesso dei seguenti requisiti:
● tutte le imprese devono essere costituite, regolarmente iscritte e “attive”
nel Registro delle imprese alla data di presentazione dell’istanza di
agevolazione;
● i professionisti devono, alla data di presentazione dell’istanza, essere
iscritti agli ordini professionali o aver aderito alle associazioni
professionali iscritte nell’elenco tenuto dal Ministero ai sensi della
Legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonché essere in possesso
dell’attestazione rilasciata ai sensi della medesima legge;
● i soggetti che presentano richiesta, per l’esercizio dell’attività
economica, devono disporre, sulla base di un idoneo titolo di
disponibilità regolarmente registrato, della sede principale o di una
unità locale ubicata all’interno della zona franca urbana. Qualora il
titolo di disponibilità sia un contratto di comodato, questo, ai fini
dell’ammissibilità, deve necessariamente assumere una forma scritta.
Per le imprese, la sede di cui sopra deve essere regolarmente
segnalata alla competente Camera di Commercio, Industria, Artigianato
e Agricoltura e risultare dal relativo certificato camerale. Per i
professionisti, la sede deve essere stata comunicata all’Agenzia delle
entrate ai sensi di quanto previsto dal citato 35 del Decreto del
Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive
modificazioni e integrazioni;
● rileva la data di inizio dell’attività come risultante da certificato camerale,
ovvero, nel caso di professionisti, la data di inizio attività comunicata
all’Agenzia delle entrate mediante la dichiarazione di inizio attività di cui
all’articolo 35 del Decreto del Presidente della Repubblica. n. 633 del
1972 e successive modificazioni e integrazioni;
● soggetti istanti devono trovarsi, alla data di presentazione dell’istanza,
nel pieno e libero esercizio dei propri diritti civili, non essere in
liquidazione volontaria o sottoposti a procedure concorsuali con finalità
liquidatorie;
● non possono essere ammessi alle agevolazioni i soggetti nei cui
confronti sia stata applicata la sanzione interdittiva di cui all’articolo 9,
comma 2, lettera d), del Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231.
Sono, in ogni caso, esclusi dalle agevolazioni, i soggetti che si trovino in
condizioni previste dalla legge come cause di incapacità a beneficiare di
agevolazioni finanziarie pubbliche o comunque a ciò ostative;
● le agevolazioni e i contributi zona sisma sono incompatibili con il
regime fiscale di vantaggio e forfetario per i contribuenti minimi;
● nel caso in cui, nella medesima sede ubicata nella zona franca urbana,
sono svolte, congiuntamente all’attività ammissibile alle agevolazioni,
anche attività riconducibili al settore della pesca e dell’acquacoltura, le
agevolazioni possono essere riconosciute esclusivamente per
l’attività ammissibile. Invece, se il soggetto interessato svolge la
propria attività anche al di fuori della zona franca urbana e, al
contempo, esercita, all’interno della stessa, anche un’attività
riconducibile al settore della pesca e dell’acquacoltura, andrà garantita
dal punto di vista contabile la separazione dei redditi prodotti fuori dalla
zona franca urbana da quelli prodotti al suo interno.
CONTRIBUTI ZONA SISMA 2022, QUALI SONO
I contributi Zona Sisma e le agevolazioni concedibili, previste dall’articolo 46,
comma 2 del Decreto Legge 50 del 2017, sono ricomprese in due macro
gruppi di aiuti, le esenzioni fiscali e quelle contributive ovvero:
● l’esenzione dalle imposte sui redditi del reddito derivante dallo
svolgimento dell’attività svolta dall’impresa fino a concorrenza, per
ciascun periodo di imposta, dell’importo di 100.000 euro riferito al
reddito derivante dallo svolgimento dell’attività svolta dall’impresa nella
zona franca;
● l’esenzione dall’imposta regionale sulle attività produttive del valore
della produzione netta derivante dallo svolgimento dell’attività svolta
dall’impresa nella zona franca nel limite di 300.000 euro per ciascun
periodo di imposta, riferito al valore della produzione netta;
● l’esenzione dalle imposte municipali proprie per gli immobili siti
nella zona franca, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente
articolo per l’esercizio dell’attività economica;
● l’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e assistenziali,
con esclusione dei premi per l’assicurazione obbligatoria infortunistica,
a carico dei datori di lavoro, sulle retribuzioni da lavoro dipendente.
Questo esonero spetta, alle medesime condizioni, anche ai titolari di
reddito di lavoro autonomo che svolgono l’attività all’interno della zona
franca urbana.
RICONOSCIMENTO DELLE AGEVOLAZIONI NEL 2022
Per i soggetti che avevano già un’impresa nella zona franca urbana al 31
dicembre 2020, le agevolazioni sono riconosciute esclusivamente per il
periodo di imposta 2022. Le esenzioni fiscali sono riconosciute alle sole
imprese e ai professionisti. Invece, i titolari di reddito di lavoro autonomo,
non rientranti nella definizione di professionisti, possono beneficiare
esclusivamente dell’esonero dal versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali. Per i soggetti che hanno aperto un’attività dal 31 dicembre
2020 al 31 dicembre 2021, le agevolazioni sono riconosciute per i periodi
d’imposta 2021 e 2022.
MISURA DEI CONTRIBUTI
Ciascun soggetto può beneficiare delle agevolazioni fino al limite massimo di
200.000 euro ad eccezione delle seguenti categorie:
● i soggetti attivi nel settore del trasporto di merci su strada per conto
terzi il cui tetto è di a 100.000 euro;
● i soggetti attivi nel settore agricolo per cui il tetto è di 25.000 euro.
Ai soggetti che svolgono congiuntamente l’attività di trasporto di merci su
strada per conto terzi e una o più attività ammissibili alle agevolazioni ai sensi
del regolamento 1407/2013, è applicato il massimale di aiuti de minimis di
200.000 euro. Ciò a condizione che il soggetto assicuri, con mezzi adeguati
quali la separazione delle attività o la distinzione dei costi, che l’attività di
trasporto di merci su strada non beneficia delle agevolazioni in oggetto.
COME PRESENTARE DOMANDA
È possibile presentare domanda per l’accesso alle agevolazioni
esclusivamente tramite la procedura informatica sul portale Attuazione
Misure DGIAI, sulla base dei modelli predefiniti ciascun soggetto può
presentare una sola istanza di accesso.
L’accesso alla procedura informatica prevede l’identificazione e
l’autenticazione tramite la Carta Nazionale dei Servizi ed è riservato ai
soggetti:
● rappresentanti legali dell’impresa, come risultanti dal certificato
camerale della medesima impresa;
● titolari di reddito di lavoro autonomo.
Il rappresentante legale dell’impresa o il lavoratore autonomo, previo accesso
alla procedura, può conferire ad altro soggetto delegato il potere di
rappresentanza per la compilazione, la sottoscrizione digitale e la
presentazione dell’istanza tramite la citata procedura informatica. In fase di
compilazione dell’istanza, la procedura informatica consente, rispetto alle sole
imprese, di verificare:
● la sussistenza di alcuni dei requisiti di ammissibilità alle
agevolazioni;
● l’attivazione della sede principale o di una unità locale ubicata
all’interno della zona franca urbana.
Tali accertamenti sono effettuati mediante consultazione ed elaborazione dei
dati estratti in modalità telematica dal Registro delle imprese. L’esito di tali
accertamenti, qualora negativo, è bloccante e ostativo alla finalizzazione della
presentazione dell’istanza.
Ai fini del completamento della compilazione dell’istanza di accesso alle
agevolazioni, al soggetto proponente è richiesto il possesso di una posta
elettronica certificata (PEC) attiva:
● per le imprese, la registrazione della PEC nel Registro delle imprese
è condizione obbligatoria per la presentazione dell’istanza e il suo
accertamento è effettuato in modalità telematica dalla procedura
informatica;
● nel caso dei professionisti iscritti agli ordini professionali, la PEC
deve risultare censita nell’Indice nazionale degli indirizzi di posta
elettronica certificata (INI-PEC).
COME COMPILARE LA DOMANDA
Nell’istanza, oltre al possesso dei requisiti di accesso alle agevolazioni, il
soggetto richiedente deve dichiarare:
● i dati delle imprese che permettono la configurazione come “impresa
unica”;
● termini del proprio esercizio finanziario, che dovrà coincidere con il
periodo contabile di riferimento del soggetto istante e che può non
corrispondere all’anno solare;
● se è destinatario di aiuti richiamati all’articolo 10 del regolamento di cui
al Decreto 31 maggio 2017, n. 115;
● il reddito d’impresa al lordo delle perdite pregresse, ovvero di lavoro
autonomo nel caso di titolari di reddito di lavoro autonomo, riportato
nell’ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data di invio della
medesima istanza;
● l’importo dell’agevolazione richiesta, determinato dal soggetto
istante tenendo conto della previsione circa gli importi a carico del
medesimo soggetto per imposte e contributi previdenziali di cui
all’articolo 46, comma 2, del Decreto Legge 50 del 2017 con
riferimento ai periodi di imposta ammissibili ad agevolazione, nonché di
eventuali aiuti ottenuti dalla stessa impresa a titolo di de minimis;
● i dati e le informazioni necessarie per constatare l’assenza delle
sanzioni interdittive. Ovvero, anche il sussistere di condizioni previste
dalla legge comportanti l’incapacità a beneficiare di agevolazioni
finanziarie pubbliche.
A pena di improcedibilità, l’istanza deve pervenire al Ministero completa delle
informazioni previste in ogni sua parte e dei relativi allegati.
MODULI UTILI
Per presentare domanda per i contributi zona sisma, il MISE ha anche messo
a disposizione i moduli necessari all’istanza, quali:
● il modello di istanza per le imprese i titolari di reddito di lavoro
autonomo, regolarmente costituiti e attivi alla data del 31 dicembre
2020;
● modulo di istanza per le imprese e i professionisti, di qualsiasi
dimensione che, all’interno della zona franca urbana, hanno avviato una
nuova iniziativa economica in data successiva al 31dicembre 2020 e
fino al 31 dicembre 2021.
AIUTI PER COMPILARE LA DOMANDA
Il MISE ha messo a disposizione degli utenti un sistema di supporto per chi
deve compilare la domanda. È possibile rivolgersi, infatti, alla Direzione
generale per gli incentivi alle imprese, ovvero la Divisione X – Interventi per
il sostegno all’internazionalizzazione e all’innovazione delle imprese e per lo
sviluppo di aree urbane. Allo scopo, si può contattare la divisione allo sportello
e-mail: info.zfu@mise.gov.it.
Esclusivamente per supporto tecnico alla compilazione dell’istanza di accesso
alle agevolazioni, è anche disponibile la e-mail:
zfu.istanzedgiai@mise.gov.it. In caso di problemi, si può anche contattare il
numero di telefono, 06 64892998.
Invece, per supporto tecnico nelle operazioni tramite il portale Attuazione
Misure DGIAI è disponibile l’e-mail: supporto.attuazionedgiai@mise.gov.it.
Infine, alle richieste di chiarimenti pervenute via mail (si chiede di evitare la
PEC) viene data risposta cumulativa con lista di FAQ (domande frequenti).
SCADENZA DOMANDE
Le domande possono essere presentate a decorrere dalle ore 12:00 del 6
aprile 2022 e sino alle ore 12:00 del 4 maggio 2022 e le istanze presentate
fuori dai termini non saranno prese in considerazione. Il Ministero evidenzia
che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non determina alcun
vantaggio, né penalizzazione nell’iter di trattamento delle stesse.
COME FRUIRE DEI CONTRIBUTI ZONA SISMA
Le agevolazioni e i contributi zona sisma possono essere fruite mediante
riduzione dei versamenti da effettuarsi con il modello di pagamento F24, con
le modalità e nei termini indicati con provvedimento del Direttore della Agenzia
delle entrate di cui all’articolo 15, comma 1, del Decreto 10 aprile 2013,
pubblicato nel sito dell’ Agenzia delle Entrate. Per quanto attiene le
compensazioni inerenti i contributi, vale la pena invece consultare le
disposizioni emanate dall’INPS con la circolare n. 112 del 21 novembre
2018 e il messaggio n. 3674 del 12 ottobre 2020.
COME AVVIENE L’EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI ZONA SISMA
Il Ministero, trascorso il termine finale per la presentazione delle istanze, per
ogni soggetto richiedente, acquisisce gli aiuti a titolo di de minimis ottenuti
dall’“impresa unica” nell’esercizio finanziario in corso e nei due precedenti dal
Registro Nazionale degli Aiuti.
L’agevolazione concedibile a ciascun beneficiario è determinata dal Ministero,
in considerazione delle risorse finanziarie complessivamente disponibili, con
le seguenti modalità:
● il 40% delle risorse disponibili è ripartito in egual misura tra tutti i
soggetti beneficiari. Ciò, al fine di assicurare una quota minima di
risorse per l’efficacia dello strumento e la produzione di ricadute nel
territorio della zona franca urbana. Va ripartito accantonando eventuali
eccedenze dovute al superamento del limite di aiuti de minimis ottenibili
da ciascun soggetto:
● l’altro 60% delle risorse disponibili, unitamente alle somme
eventualmente non distribuite a seguito del riparto. Viene ripartito, al
fine di tener conto del fabbisogno e della capacità di potenziale utilizzo
delle agevolazioni da parte dei beneficiari. Ciò in funzione del rapporto
tra il reddito d’impresa, ovvero di lavoro autonomo nel caso di titolari di
reddito di lavoro autonomo, registrato da ciascun soggetto beneficiario
e la somma dei medesimi redditi registrati da tutti i soggetti beneficiari
della zona franca urbana.
Successivamente alla registrazione dell’aiuto individuale sul Registro
Nazionale degli Aiuti, il Ministero adotta un provvedimento di concessione
delle agevolazioni cumulativo per tutti i soggetti beneficiari, il quale, è
pubblicato anche nel sito istituzionale.
RINUNCIA ALLE AGEVOLAZIONI
La rinuncia alle agevolazioni deve essere comunicata con Dichiarazione
Sostitutiva di Atto Notorio ai sensi dell’art. 47 del DPR 28 dicembre 2000,
n. 445, firmata digitalmente dal legale rappresentante dell’impresa e inviata
tramite il portale Attuazione Misure DGIAI. Per l’invio si accede alla sezione
dedicata “Comunicazioni varie”, selezionando la tipologia documento.
OBBLIGHI DI TRASPARENZA
I soggetti beneficiari sono tenuti ad adempiere agli obblighi di pubblicazione
delle agevolazioni ricevute. A partire dal 1° gennaio 2020, l’inosservanza
degli obblighi comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti.
L’importo minimo è di 2.000 euro. Prevista anche la sanzione accessoria
dell’adempimento agli obblighi di pubblicazione. Decorsi 90 giorni dalla
contestazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio.
RIFERIMENTI NORMATIVI
Circolare MISE 28 marzo 2022, n. 120680 (Pdf 921 Kb)
Decreto Legge 17 ottobre 2016, n. 189 (Pdf 695 Kb)
Elenco dei Comuni compresi nella ZFU Sisma Centro Italia (Pdf 146 Kb)
Decreto Legge 50 del 2017 (Pdf 882 Kb)

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