CONTRIBUTI ED AGEVOLAZIONI – Guide e accompagnatori turistici: richiesta contributi dal 16 novembre

Guide e accompagnatori turistici: richiesta
contributi dal 16 novembre


di Serena Pastore
Dalle ore 12 del 16 novembre fino alle ore 12 del 30 novembre 2022 le guide
turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, che non hanno
avuto accesso ai contributi di cui ai decreti n. 440 del 2 ottobre 2020 e n.
sg/243 del 24 agosto 2021, potranno richiedere il contributo di cui all’articolo 4
comma 2-bis del DL Sostegni ter n. 4/2022, convertito con modifiche in legge
n. 25/2022. Lo stabilisce l’avviso pubblico del Ministero del Turismo n. 14147
del 2 novembre 2022.
Preme sottolineare che l’ordine temporale di presentazione delle istanze non
determina alcun vantaggio né penalizzazione nell’iter di acquisizione delle
stesse.
Soggetti beneficiari – Possono richiedere il contributo in esame:
● le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA che
esercitano attività prevalente identificata dal codice ATECO 79.90.20;
● le guide turistiche e gli accompagnatori turistici titolari di partita IVA, con
i codici ATECOFIN 2004 – 63302, ATECOFIN 1993 – 6330A,
ATECOFIN 1993 – 6330B, quale attività prevalente come rilevabile dal
modello AA7/AA9 all’Agenzia delle Entrate ai sensi dell’Art.35 del D.P.R.
n.633/72;
● le società di qualsiasi natura giuridica, le associazioni, le cooperative e i
consorzi titolari di partita IVA relativa a una delle attività identificate dai
codici indicati nei precedenti due punti.
Requisiti – Per richiedere il contributo occorre essere in possesso dei seguenti
requisiti:
● avere la residenza (o il domicilio fiscale) in Italia;
● essere titolari di partita IVA attiva relativa a una delle attività identificate
dai predetti;
● essere in possesso del patentino di abilitazione allo svolgimento della
professione di guida turistica o di accompagnatore turistico, da allegare
all’istanza;
● essere in regola con gli adempimenti in materia assicurativa, fiscale e
contributiva
● essere in regola con l’obbligo di presentazione della dichiarazione dei
redditi relativa all’ultimo anno di imposta;
● non essere stati condannati con sentenza passata in giudicato o non
essere stati destinatari di decreto penale di condanna divenuto
irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi
dell’articolo 444 c.p.p., per reati gravi in danno dello Stato o della
Comunità che incidono sulla moralità professionale;
● non aver superato, alla data di presentazione della domanda, il
massimale pertinente previsto in regime de minimis dal Regolamento
(UE) n. 1407/2013, a norma degli articoli 5 e 6, nell’esercizio finanziario
in corso e nei due esercizi finanziari precedenti.
Come presentare la domanda – Le domande di accesso al contributo devono
essere presentate esclusivamente in via telematica, compilando il format
disponibile sulla piattaforma appositamente predisposta, raggiungibile dal sito
www.ministeroturismo.gov.it Previo accesso tramite Spid sarà possibile
presentare l’istanza anche mediante delega ad un soggetto terzo.
Oltre alla dichiarazione dei requisiti precedentemente elencati, alla domanda
andrà allegato il patentino di abilitazione allo svolgimento della professione di
guida turistica o di accompagnatore turistico; se l’istanza è presentata da una
società dovrà essere allegato il patentino di un socio.
Si precisa che il beneficiario che sia contestualmente guida turistica e
accompagnatore turistico potrà presentare una sola istanza, specificando per
quale attività richiede il contributo.
Rinuncia contributo – Nel caso in cui il soggetto richiedente voglia rinunciare
alla presentazione della domanda già trasmessa dovrà effettuare, entro e non
oltre 5 giorni di calendario dalla chiusura dei termini di presentazione delle
istanze, quindi entro il 5 dicembre 2022, un’apposita comunicazione via PEC
da indirizzare a: dir.promozione@pec.ministeroturismo.gov.it, con il seguente
oggetto: “Annullamento istanza guide e accompagnatori turistici di cui al
Decreto prot. n. 12069 del 21 settembre 2022”.
Determinazione contributo – Le risorse, pari a 2 milioni di euro, saranno
ripartite in egual misura tra i beneficiari, fermo restando che il contributo
spettante a ciascun beneficiario ammesso non potrà essere superiore a 7.500
euro.
Il contributo non concorre alla formazione del reddito e alla formazione del
valore della produzione netta, e l’erogazione avverrà entro 60 giorni dal
termine di presentazione delle domande.

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