Coltivatori diretti e imprenditori agricoli: aumento terreni agricoli in affitto o proprietà – Cambia la fascia contributiva INPS

Coltivatori diretti e imprenditori agricoli:
aumento terreni agricoli in affitto o
proprietà
Cambia la fascia contributiva INPS


di Cinzia De Stefanis
L’aumento dei terreni condotti in affitto o in proprietà potrebbe comportare una
modifica della fascia di contribuzione relativa alla posizione Inps di coltivatore
diretto o di imprenditore agricolo professionale. In occasione della nuova
annata agraria è importante prestare attenzione ad affittare o acquistare
terreni agricoli perché questo potrebbe determinare un aumento dell’importo
dei contributi previdenziali dovuti all’Inps.
Contributo IVS – Il contributo IVS (Invalidità, Vecchiaia e Superstiti) dovuta dai
coltivatori diretti, coloni, mezzadri e imprenditori agricoli professionali è
determinata applicando le aliquote di finanziamento al reddito convenzionale
individuato in base alla classificazione delle aziende nelle quattro fasce di
reddito indicate nella “Tabella D”, allegata alla Legge 2 agosto 1990, n. 233,
rimodulate a partire dal 1° luglio 1997 dal D.lgs. 16 aprile 1997, n. 146, e
convertite in euro, come da Circolare n. 83 del 23 aprile 2002.
Il reddito convenzionale per ciascuna fascia è determinato moltiplicando il
reddito medio convenzionale giornaliero – stabilito annualmente con decreto
del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali sulla base della media delle
retribuzioni giornaliere degli operai agricoli – per il numero di giornate indicate
nella citata “Tabella D”, in corrispondenza della fascia di reddito in cui si
colloca l’azienda. Per l’anno 2022 il reddito medio giornaliero è stato
determinato con decreto del Direttore Generale per le Politiche Previdenziali e
Assicurative del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 17 giugno
2022 in misura pari a € 60,26.
Le aliquote contributive pensionistiche di finanziamento dei lavoratori
coltivatori diretti, mezzadri e coloni iscritti alla relativa gestione dell’Inps, a
decorrere dall’anno 2018 sono pari alla misura del 24,00%, senza distinzione
né di ubicazione né di giovane età, e sono comprensive del contributo
addizionale del 2%, previsto dall’articolo 12, comma 4, della Legge n.
233/1990.
Alla contribuzione così determinata si aggiunge il contributo addizionale per
ogni giornata di iscrizione rideterminato annualmente. Per l’anno 2022 il
contributo è pari a euro 0,69, calcolato nel limite massimo di 156 giornate
annue per ciascuna unità attiva. I lavoratori autonomi con più di
sessantacinque anni di età pensionati e in possesso dei requisiti possono
richiedere la riduzione del 50% dei contributi ai sensi dell’articolo 59, comma
15, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Per le indicazioni per l’applicazione
della riduzione si rinvia alla circolare n. 69 del 26 marzo 1998.
Contribuzione di maternità – Per l’anno 2022 il contributo annuo ai fini della
copertura degli oneri derivanti dalle prestazioni di maternità resta fissato nella
misura di euro 7,49 ed è dovuto per ciascuna unità iscritta alla gestione dei
coltivatori diretti, coloni e mezzadri.
Contribuzione Inail – L’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie
professionali dai coltivatori diretti, mezzadri e coloni, per l’anno 2022, resta
fissato nella misura capitaria annua di:
● € 768,50 (per le zone normali);
● € 532,18 (per i territori montani e le zone svantaggiate).
Il decreto del 1° febbraio 2022 del Ministro del Lavoro e delle politiche sociali,
di concerto con il Ministro dell’Economia e delle finanze ha fissato nella misura
pari al 15,27% la riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali. Tale riduzione sarà applicata
agli elenchi delle aziende individuate e trasmesse dall’Inail.
Pagamento contributi Inps – Il pagamento della contribuzione deve essere
effettuato in quattro rate utilizzando il modello F24. I termini di scadenza per il
pagamento sono il 18 luglio 2022 (in quanto il 16 luglio 2022, termine ordinario
di scadenza, cade di sabato), il 16 settembre 2022, il 16 novembre 2022 e il
16 gennaio 2023.
Esonero – L’Inps con la Circolare n. 59 del 16 maggio 2022 ha fornito le
indicazioni per l’accesso all’esonero contributivo di cui all’articolo 1, comma
503, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di Bilancio 2020),
destinato ai coltivatori diretti e agli imprenditori agricoli professionali, con età
inferiore a quaranta anni, esteso da ultimo dall’articolo 1, comma 520, della
Legge 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge di Bilancio 2022), anche alle nuove
iscrizioni nella previdenza agricola per le attività iniziate tra il 1° gennaio 2022
e il 31 dicembre 2022 .
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