Cassa integrazione e sostegno al reddito:
dall’INPS tutte le novità per il 2023

Cassa integrazione e sostegno al reddito:
dall’INPS tutte le novità per il 2023


di Francesco Rodorigo – LEGGI E PRASSI
L’INPS nella circolare n. 4 del 16 gennaio riepiloga tutte le misure in
materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al reddito e alle famiglie
previste dalla Legge di Bilancio 2023 e dal decreto Milleproroghe. Tra
queste la cassa integrazione, il congedo parentale e l’adeguamento ai
fondi di solidarietà
Quali sono le principali misure in materia di ammortizzatori sociali e di
sostegno al reddito e alle famiglie nel 2023?
L’INPS nella circolare n. 4 del 16 gennaio fornisce il quadro completo dei
provvedimenti già in vigore dagli anni precedenti e delle novità introdotte dalla
Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto Milleproroghe.
L’Istituto passa in rassegna le varie tipologie di ammortizzatori sociali in
costanza di rapporto di lavoro, dalla cassa integrazione per i lavoratori delle
aree di crisi industriale complessa a quella per i lavoratori dei call center.
Da segnalare la proroga del termine per l’adeguamento dei fondi di solidarietà
bilaterali, con la nuova scadenza che passa al 30 giugno 2023.
Novità importanti anche per quanto riguarda il congedo parentale, con
l’innalzamento dell’indennità di retribuzione.
Cassa integrazione e sostegno al reddito: dall’INPS tutte le novità
per il 2023
Tramite la circolare n. 4 pubblicata il 16 gennaio, l’INPS fornisce una sintesi
di tutte le principali misure in materia di ammortizzatori sociali e di sostegno al
reddito e alle famiglie previsti dalla Legge di Bilancio 2023 e dal Decreto
Milleproroghe per l’anno in corso.
L’Istituto si sofferma in particolar modo sugli interventi previsti quanto riguarda
la cassa integrazione, i vari trattamenti di sostegno al reddito, il congedo
parentale e la proroga del termine di adeguamento dei decreti istitutivi dei
Fondi di solidarietà bilaterali ma anche sui provvedimenti che continueranno
ad essere in vigore anche nel 2023.
Cassa integrazione: disposizioni in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro
Le misure previste dalla Legge di Bilancio 2023 in materia di ammortizzatori
sociali in costanza di rapporto di lavoro sono specificate all’articolo 1, commi
da 324 a 329 e comma 510.
Nello specifico, la Manovra incrementa di 250 milioni di euro il Fondo sociale
per occupazione e formazione a partire dal 2023. 70 milioni di euro a valere
su tale fondo, poi, sono dedicati alla prosecuzione dei trattamenti di sostegno
al reddito per i lavoratori dipendenti da imprese che operano in aree di crisi
industriale complessa.
Viene prorogata per il 2023 la misura di sostegno al reddito per i lavoratori dei
call center, con una spesa di 10 milioni di euro. Questa prevede l’erogazione
di un’indennità pari al trattamento massimo di integrazione salariale.
Infine, viene estesa al 2023 anche la possibilità di accedere alla CIGS per le
aziende che abbiano cessato o stiano cessando l’attività produttiva, ai fini
della gestione degli esuberi di personale. Per la misura sono stati stanziati 50
milioni di euro e potrà essere concessa per massimo 12 mesi direttamente al
lavoratore.
Cassa integrazione: le altre disposizioni in materia di
ammortizzatori sociali in vigore
Nella circolare n. 4 l’INPS riassume anche le altre principali disposizioni in
materia di cassa integrazione in vigore nel 2023.
Anche quest’anno sarà concesso il trattamento di sostegno al reddito in favore
dei lavoratori sospesi dall’attività o impiegati a orario ridotto che sono
impiegati da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione
giudiziaria. La proroga è stata prevista per il triennio 2021-2023 dalla Legge di
Bilancio 2021.
La Manovra 2022, invece, ha prorogato fino al 2024 la misura che prevede il
trattamento straordinario di integrazione salariale per processi riorganizzativi
complessi o piani di risanamento di crisi complessi.
Le imprese con rilevanza economica strategica e problematiche
occupazionali, infatti, possono richiedere un ulteriore periodo di CIGS di
diversa durata a seconda della causale.
Causale Durata
Crisi aziendale 6 mesi
Riorganizzazione aziendale 12 mesi
Contratto di solidarietà 12 mesi
Nel 2023 continuerà ad essere applicato anche l’intervento straordinario di
integrazione salariale per gli accordi di transizione occupazionale, per le
causali di riorganizzazione e crisi aziendale. Anche in questo caso è possibile
richiedere un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria di 12
mesi.
Possono usufruirne i datori di lavoro che nei sei mesi precedenti hanno
occupato almeno 15 dipendenti.
Infine, per il 2023 sarà possibile ricorrere al trattamento straordinario di
integrazione salariale con causali riferite a processi di riorganizzazione e
situazioni di particolare difficoltà economica.
La misura è rivolta ai datori di lavoro che rientrano nel campo di applicazione
della CIGS ma che non possono accedere ad ulteriori trattamenti perché
hanno raggiunto i limiti massimi nel quinquennio mobile. Il trattamento può
avere una durata di massimo 52 settimane, fruibili dal 1 gennaio 2022 al 31
dicembre 2023.
Le disposizioni in materia di ammortizzatori sociali previste dal
decreto Milleproroghe
Tra le varie misure estese dal Decreto Milleproroghe ci sono anche quelle di
competenza del Ministero del Lavoro. L’INPS nella circolare n. 4 si sofferma
su quelle attinenti agli ammortizzatori sociali, specificate ai commi 3 e 5
dell’articolo 9.
Il primo provvedimento riguarda la proroga del termine di adeguamento dei
decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà bilaterali che slitta di sei mesi, al 30
giugno 2023.
Come previsto dalla Legge di Bilancio 2022, infatti, è stato assegnato ai fondi
di solidarietà bilaterali un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove
disposizioni della riforma degli ammortizzatori sociali.
In caso di mancato adeguamento, i datori di lavoro dei relativi settori
confluiscono nel fondo di integrazione salariale (FIS). La scadenza
precedentemente fissata al 31 dicembre 2022, quindi, viene spostata al 30
giugno. Tutte le indicazioni sono fornite nella circolare n. 18/2022 dell’Istituto.
Il decreto Milleproroghe ha previsto anche un nome per considerare valide le
domande di accesso alla prestazione integrativa dei trattamenti di
integrazione salariale, a carico del Fondo di solidarietà del trasporto aereo e
del sistema aeroportuale, inviate tra gennaio e settembre 2022.
Congedo parentale: le novità della Legge di Bilancio 2023
Infine, per quanto riguarda il congedo parentale, la Legge di Bilancio 2023
ha introdotto un’importante novità a sostegno delle famiglie.
L’articolo 1, comma 359, infatti, prevede l’innalzamento dal 30 all’80 per cento
dell’indennità di retribuzione per un massimo di un mese di un congedo e fino
al sesto anno di vita del bambino.
La nuova misura può essere fruita da entrambi i genitori e si applica nei
confronti di lavoratori dipendenti che terminano il periodo di congedo,
maternità o paternità dopo il 31 dicembre 2022. L’INPS provvederà a fornire
tutte le istruzioni a riguardo tramite un’apposita circolare.
fonte: INFORMAZIONE FISCALE

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.