Buono fiere: definito l’elenco delle imprese beneficiarie – Il valore massimo del bonus ammonta a 10.000 euro

Buono fiere: definito l’elenco delle imprese
beneficiarie
Il valore massimo del bonus ammonta a 10.000 euro


di Pietro Mosella
Con il decreto direttoriale 20 dicembre 2022, il Ministero delle Imprese e del
Made in Italy (MIMIT), ha approvato l’elenco delle imprese assegnatarie del
“buono fiere” (articolo 25-bis, D.L. n. 50/2022, convertito, con modificazioni,
dalla Legge n. 91/2022) che, a seguito della presentazione della richiesta di
rimborso dello stesso, risultano beneficiarie del contributo (si veda sul punto
l’articolo “Buono fiere: dal 10 al 30 novembre la presentazione delle
istanze di rimborso” del 21 ottobre 2022).
Lo stesso decreto direttoriale, definisce l’elenco dei soggetti per i quali la
concessione delle agevolazioni è subordinata al completamento delle attività
istruttorie in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di rimborso
del buono.
Il buono fiere -L’agevolazione consiste nella concessione di un buono del
valore massimo di 10.000 euro, erogabile alle imprese aventi sede operativa
nel territorio nazionale che partecipano alle manifestazioni fieristiche
internazionali di settore, organizzate in Italia.
Queste ultime, devono rientrare nel calendario fieristico approvato dalla
Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e devono aver avuto
luogo nel periodo compreso tra il 16 luglio 2022 (data di entrata in vigore della
legge di conversione del citato decreto-legge) ed il 31 dicembre 2022.
Lo stanziamento complessivo previsto per l’intervento è di 34 milioni di euro
per l’anno 2022.
Il buono riguarda la partecipazione ad una o più manifestazioni fieristiche e
può essere richiesto una sola volta da ciascun soggetto beneficiario.
Ai fini dell’ottenimento del buono, sono ammesse le spese sostenute dalle
imprese elencate all’articolo 4 del decreto direttoriale 4 agosto 2022 del MISE,
ovvero quelle:
● per l’affitto degli spazi espositivi e per il relativo allestimento;
● per la pulizia dello spazio espositivo;
● per il trasporto di campionari specifici utilizzati esclusivamente in
occasione della partecipazione alle manifestazioni fieristiche;
● per i servizi di stoccaggio dei materiali necessari e dei prodotti esposti;
● per il noleggio di impianti audio-visivi e di attrezzature e strumentazioni
varie;
● per l’impiego di hostess, steward ed interpreti a supporto del personale
aziendale;
● per i servizi di catering per la fornitura di buffet all’interno dello spazio
espositivo;
● per le attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione, connesse
alla partecipazione alla fiera e quelle sostenute per la realizzazione di
brochure di presentazione.
Elenco dei beneficiari -Nello specifico, il suddetto decreto direttoriale del 20
dicembre 2022, stabilisce che, a seguito della conclusione con esito positivo
delle verifiche previste all’articolo 5, comma 4, del decreto direttoriale 4 agosto
2022 (a tal proposito si veda l’articolo “Buono fiere: decreto attuativo in
Gazzetta Ufficiale” del 24 agosto 2022), è approvato l’elenco, riportato
all’Allegato 1 dello stesso decreto, delle imprese beneficiarie delle
agevolazioni di cui articolo 25-bis, del D.L. n. 50/2022 (cd. “Decreto Aiuti”).
In favore delle summenzionate imprese, previo svolgimento delle verifiche
effettuate dal MIMIT circa la completezza e la regolarità della richiesta, si
provvede all’erogazione del valore del “buono fiere”, mediante l’invio di
un’apposita comunicazione all’impresa e al contestuale rimborso delle somme
richieste mediante accredito delle stesse, entro il 31 dicembre 2022, sul conto
corrente del beneficiario indicato in sede di richiesta di rimborso, previa
verifica della vigenza della regolarità contributiva dello stesso e nel limite
dell’importo indicato, in relazione a ciascuna impresa beneficiaria,
nell’Allegato 1 al decreto in commento.
Elenco dei potenziali beneficiari – Il decreto direttoriale in esame, inoltre,
nell’Allegato 2 riporta l’elenco dei soggetti per i quali, la concessione delle
agevolazioni in questione, è subordinata al completamento delle attività
istruttorie in ordine a contenuti delle dichiarazioni rese nell’istanza di rimborso
del buono, nonché alle risultanze riscontrate a seguito della registrazione
dell’aiuto sul Registro nazionale degli aiuti di Stato (cd. RNA), sul Sistema
informativo agricolo nazionale (cd. SIAN), ovvero sul Sistema italiano della
pesca e dell’acquacoltura (cd. SIPA).
Per tali soggetti, la concessione delle agevolazioni sarà disposta, nel caso di
esito positivo delle predette verifiche, con un successivo provvedimento.

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