BONUS ED INCENTIVI – Bonus pubblicità 2023: come fruire del credito d’imposta, le istruzioni per la compensazione

Bonus pubblicità 2023: come fruire del
credito d’imposta, le istruzioni per la
compensazione


di Francesco Rodorigo – IMPOSTE
Il credito d’imposta concesso dal bonus pubblicità 2023 si può utilizzare
in compensazione tramite modello F24 dal 28 aprile. Il Dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria ha pubblicato l’elenco dei soggetti ammessi e
le istruzioni per la fruizione
Arrivano le istruzioni per la fruizione del bonus pubblicità 2023.
Il Dipartimento per l’Informazione e l’Editoria ha pubblicato, il 20 aprile 2023, il
provvedimento che definisce l’elenco dei soggetti ammessi e fornisce le
indicazioni per la fruizione del credito d’imposta spettante.
I beneficiari potranno utilizzare il credito ricevuto in compensazione attraverso
il modello F24, che può essere inviato tramite i canali web dell’Agenzia delle
Entrate a partire dal prossimo 28 aprile.
Bonus pubblicità 2023: come fruire del credito d’imposta, le istruzioni
per la compensazione
Con il provvedimento pubblicato il 20 aprile, il Dipartimento della
Presidenza del Consiglio per l’Informazione e l’Editoria ha comunicato l’elenco
dei beneficiari, le istruzioni e le modalità per fruire del credito d’imposta
previsto dal Bonus pubblicità 2023.
Si tratta del credito d’imposta per gli investimenti in campagne pubblicitarie
effettuati nel 2022 concesso alle imprese, ai lavoratori autonomi e agli enti
non commerciali.
Il credito spettante è fruibile unicamente in compensazione, per cui sarà
necessario presentare il modello F24 tramite le consuete modalità, cioè i
servizi telematici dell’Agenzia delle Entrate.
I soggetti interessati, in fase di compilazione, dovranno indicare nella sezione
“Erario”, in corrispondenza delle somme indicate nella colonna “importi a
credito compensati”, l’apposito codice tributo “6900” “Credito d’imposta –
Investimenti pubblicitari incrementali stampa quotidiana e periodica anche
on-line, emittenti televisive e radiofoniche locali, analogiche o digitali”, istituito
dall’Agenzia delle Entrate con la risoluzione n. 41/E dell’8 aprile 2019.
Il modello F24 si può presentare a partire dal quinto giorno lavorativo
successivo alla pubblicazione del provvedimento sul sito del Dipartimento,
quindi, a partire dal prossimo 28 aprile.
Il Dipartimento per l’Editoria ricorda che per i soggetti ammessi alla fruizione
di un credito superiore a 150.000 euro sono previste regole specifiche per
l’utilizzo dell’incentivo, diverse da quelle ordinarie appena descritte.
In questo caso, infatti, i beneficiari possono inviare il modello F24 a partire dal
quinto giorno lavorativo successivo alla ricezione della comunicazione
individuale di abilitazione, che viene inviata dal Dipartimento dopo la
consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia.
Non rientrano in questa casistica i beneficiari che hanno dichiarato di essere
iscritti agli elenchi dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non
soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (art. 1, comma 52, L.190/2012).
Bonus pubblicità 2023: fruizione del credito d’imposta nei limiti degli
aiuti di Stato
L’elenco dei soggetti beneficiari del credito d’imposta per il bonus pubblicità
per l’anno 2022 è fornito in allegato al provvedimento del Dipartimento per
l’Informazione e l’Editoria.
L’importo del credito è potenzialmente utilizzabile dai soggetti presenti
nell’elenco è indicato in corrispondenza di ciascun beneficiario.
Come si legge nel comunicato stampa del 20 aprile, per fruire del credito, le
imprese beneficiarie devono procedere alla verifica preventiva per
determinare di non aver superato nei due esercizi finanziari precedenti e in
quello in corso i massimali stabiliti dalla normativa europea sugli aiuti de
minimis in relazione ad eventuali altri aiuti di Stato.
L’importo complessivo degli aiuti de minimis concessi da uno Stato membro a
un’impresa unica, infatti, non può superare i 200.000 euro nell’arco di tre
esercizi finanziari, come si legge all’articolo 3, comma 2 del Regolamento
(UE) n. 1407/2013 in materia di aiuti di Stato.
Il Dipartimento sottolinea come tale verifica sia importante, dato che, se
l’Agenzia delle Entrate dovesse riscontrare l’impossibilità di registrare l’aiuto
per via del superamento del limite massimo concedibile il beneficio sarebbe
revocato.
L’agenzia, poi, provvederà al recupero delle somme percepite indebitamente.
Ad ogni modo il credito d’imposta può essere revocato in qualsiasi momento
nel caso in cui, a seguito di controlli anche ordinari da parte della Guardia di
Finanza, vengano accertate dichiarazioni false oppure la mancanza dei
requisiti necessari previsti.

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