BONUS ED INCENTIVI – Bonus energia imprese, scadenza compensazione al 30 giugno 2023 per i crediti del 2° semestre

Bonus energia imprese, scadenza
compensazione al 30 giugno 2023 per i
crediti del 2° semestre


di Tommaso Gavi – IMPOSTE
Bonus energia imprese, la scadenza per la compensazione dei crediti
d’imposta maturati nel 2° semestre del 2022, da luglio a dicembre, è
fissata al 30 giugno 2023. Lo stabilisce il Decreto Aiuti quater, DL 176 del
2022, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 18 novembre scorso. Bonus
esteso anche al mese di dicembre.
Bonus energia imprese, con il testo del Decreto Aiuti quater pubblicato in
Gazzetta Ufficiale la scadenza per la compensazione dei crediti maturati per il
3° e il 4° trimestre 2022 passa al 30 giugno 2023.
I crediti d’imposta relativi alle spese sostenute nel 1° e 2° trimestre del 2022
dovranno essere portati in compensazione entro la fine dell’anno.
Agevolazioni ufficialmente estese anche al mese di dicembre 2022, con
l’articolo 1 del decreto legge numero 176 del 2022.
Rimangono le stesse regole sulla cessione dei crediti e sulla comunicazione
all’Agenzia delle Entrate.
Bonus energia imprese, scadenza della compensazione al 30
giugno 2023 per i crediti del 2° semestre 2022
Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del Decreto Aiuti quater, decreto
legge numero 176 del 18 novembre 2022, vengono confermate le
novità sui bonus energia per le imprese.
Per prima cosa viene esteso il credito d’imposta già previsto per i mesi di
ottobre e novembre anche a dicembre 2022.
Per l’ultimo mese dell’anno vengono dunque riconosciuti i seguenti crediti
d’imposta:
● per le imprese di piccole dimensioni, con contatori di energia elettrica di
potenza pari o superiore a 4,5 kW, viene riconosciuto un credito
d’imposta del 30 per cento della spesa sostenuta per l’energia utilizzata;
● per le imprese a forte consumo di energia elettrica, per quelle a forte
consumo di gas naturale e per quelle diverse da quelle dotate di forte
consumo di gas naturale il credito d’imposta ammonta al 40 per cento
delle spese sostenute.
Le agevolazioni possono essere utilizzate in compensazione entro scadenze
diverse a seconda del periodo in cui i crediti d’imposta vengono maturati.
Per le agevolazioni relative alle spese sostenute nel 1° e nel 2° trimestre
dell’anno in corso, il termine da tenere in considerazione per la
compensazione è quello di fine anno: il 31 dicembre 2022.
Tempi più lunghi, invece, per i crediti d’imposta maturati per le spese
sostenute dalle imprese nel 3° e 4° trimestre 2022.
L’utilizzo in compensazione sarà permesso entro il 30 giugno 2023.
Bonus energia imprese, cessione del credito e comunicazione
all’Agenzia delle Entrate
Oltre alla fruizione in compensazione rimane anche la possibilità di cedere i
crediti d’imposta previsti per contrastare il caro energia.
Sono confermate le stesse regole previste dal Decreto Rilancio,
successivamente aggiornate dalla successive misure antifrode.
Le imprese beneficiarie del credito d’imposta dovranno richiedere il visto di
conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei
presupposti che danno diritto ai crediti d’imposta.
Per i cessionari, beneficiari delle agevolazioni nei casi di cessione del
credito, l’utilizzo delle agevolazioni legate ai bonus energia per le imprese
dovrà avvenire secondo le stesse modalità con le quali sarebbero state
utilizzate dall’originario destinatario della misura.
Valgono quindi anche le stesse scadenze per la compensazione già indicate.
Gli importi maturati nel 2022 devono essere inviati all’Agenzia delle Entrate
tramite apposita comunicazione entro la scadenza del 16 marzo 2023, a pena
di decadenza dal diritto alla fruizione del credito non ancora utilizzato.
La parte finale del comma 6 dell’articolo 1 del Decreto Aiuti quater stabilisce
inoltre quanto di seguito riportato:
“Il contenuto e le modalità di presentazione della comunicazione sono definiti
con provvedimento del direttore della medesima Agenzia da adottarsi entro
trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”
Il conteggio dei 30 giorni per la pubblicazione del provvedimento dell’Agenzia
delle Entrate è iniziato il 19 novembre 2022, data appunto di entrata in vigore
del decreto in questione.

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