Bonus dipendenti fino a 3.000 euro -scadenza al 12 gennaio 2023 per i Fringe Benefit

Bonus dipendenti fino a 3.000 euro,
scadenza al 12 gennaio 2023 per i fringe
benefit


di Tommaso Gavi – IRPEF
Bonus dipendenti fino a 3.000 euro, la scadenza da rispettare per
l’attribuzione dei fringe benefit è il 12 gennaio 2023. Si deve tenere conto
del principio di cassa allargato. Con il Decreto Aiuti quater si supera la
questione della tassazione degli importi superiori a 600 euro e inferiori al
nuovo tetto
Bonus dipendenti fino 3.000 euro, per i fringe benefit la scadenza da rispettare
è quella del 12 gennaio 2023.
Poco tempo a disposizione, quindi, per utilizzare le possibilità offerte
dall’innalzamento dei limiti previsto dal Decreto Aiuti quater.
In attesa del testo definitivo della misura, presentata nella conferenza stampa
dell’11 novembre 2022, si dovrà tenere presente il termine in questione. La
scadenza annuale è determinata sulla base del principio di cassa allargato,
che opera per la generalità dei lavoratori dipendenti.
La nuova misura, dopo la conferma del testo in Gazzetta Ufficiale, permetterà
quindi la non imponibilità delle somme superiori a 600 euro ma inferiori a
3.000 euro.
Bonus dipendenti fino a 3.000 euro, scadenza al 12 gennaio 2023
per i fringe benefit
Il cosiddetto “bonus dipendenti fino a 3.000 euro”, previsto con l’innalzamento
del limite dei fringe benefit per l’anno 2022, dovrà tenere conto della scadenza
del 12 gennaio 2023.
La misura, contenuta nel Decreto Aiuti quater e spiegata dalla stessa
Presidente del Consiglio nella conferenza stampa dell’11 novembre 2022,
consiste in un aumento del tetto massimo della non imponibilità delle somme
erogate dal datore di lavoro al dipendente a titolo di fringe benefit.
Si tratta delle agevolazioni che le aziende possono riconoscere ai lavoratori:
tra queste rientrano beni e servizi ma anche il rimborso in denaro per le
bollette.
A prevedere tale possibilità è stato l’articolo 12 del DL n. 115/2022, ovvero
il Decreto Aiuti bis.
Il limite stabilito dalla misura introdotta dal precedente Governo era di 600
euro per l’anno in corso.
Sebbene il testo definitivo del nuovo intervento dell’Esecutivo non sia ancora
stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale, l’aumento di tale limite per il 2022 deve
essere utilizzato entro il termine del 12 gennaio 2023.
La data è determinata dall’articolo 51 del TUIR, che stabilisce il principio di
cassa allargato. Sulla base di tale principio il datore di lavoro opera la
ritenuta sulla base delle aliquote IRPEF vigenti al 2022 e attribuisce le
detrazioni fiscali nella misura prevista al 2022 sui redditi erogati al lavoratore
entro il termine del 12 gennaio 2023.
Per l’ufficialità si dovrà attendere la pubblicazione del testo definitivo in GU.
Bonus dipendenti e fringe benefit, somme non imponibili anche
oltre 600 euro ma solo fino a 3.000 euro
Nel presentare la nuova misura inserita nel Decreto Aiuti quater, la Presidente
del Consiglio Giorgia Meloni l’ha descritta con le seguenti parole:
“l’estensione del fringe benefit da 600 a 3.000 euro. Il fringe benefit è, in
pratica, un contributo che il datore di lavoro può aggiungere in busta paga ed
è totalmente esentasse. Noi lo interpretiamo come una sorta di ulteriore
tredicesima detassata per aiutare soprattutto i lavoratori a pagare le bollette.”
L’intervento viene incontro non solo ai dipendenti, i quali potranno beneficiare
di nuove somme non imponibili in busta paga, che quindi non saranno
“tassate”.
Il vantaggio fiscale è anche per i datori di lavoro: per lo stesso aumento in
busta paga normalmente l’azienda avrebbe dovuto sostenere un “costo” di
circa il doppio della somma. Gli stessi potranno, inoltre, portare in deduzione
l’intero importo.
Con l’innalzamento del limite si supera di fatto anche la questione della
tassazione delle somme che superano l’importo di 600 euro ma sono inferiori
a 3.000 euro.
Il superamento della soglia rende imponibile l’intera somma: in sostanza
superare il tetto porta a dover “tassare” l’intero importo.
A chiarirlo, con riferimento al bonus dipendenti fino a 600 euro, era stata
l’Agenzia delle Entrate con la circolare numero 35 del 4 novembre 2022.
Al punto 2.2 il documento di prassi chiariva infatti che:
“nel caso in cui, in sede di conguaglio, il valore dei beni o dei servizi prestati,
nonché le somme erogate o rimborsate ai medesimi dai datori di lavoro per il
pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell’energia
elettrica e del gas naturale, risultino superiori al predetto limite, il datore di
lavoro deve assoggettare a tassazione l’intero importo corrisposto, vale a dire
anche la quota di valore inferiore al medesimo limite di euro 600.”
Quando la nuova norma sarà ufficiale non dovranno essere assoggettate a
imposta le somme che superano il precedente limite di 600 euro, a patto che
non superino i 3.000 euro.
Superata tale somma vale la regola già chiarita dall’Agenzia delle Entrate:
l’intero importo dovrà essere calcolato come imponibile.

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