BANDI ED INCENTIVI – Contributi a fondo perduto per investimenti 4.0 ed economia circolare: domande dal 18 maggio

Contributi a fondo perduto per
investimenti 4.0 ed economia circolare:
domande dal 18 maggio

di Sara Nuzzaci, Arianna Latino e Gerardo Zamponi – KPMG, Tax&Legal,
PNRR Service Line
In linea con il decreto del Ministero dello Sviluppo economico è stato
pubblicato, lo scorso 12 aprile, il decreto direttoriale diretto a fissare termini e
modalità di presentazione delle domande di accesso alle agevolazioni in
favore di programmi di investimento proposti da micro, piccole e medie
imprese conformi ai vigenti principi del paradigma 4.0 nonché ai principi di
sostenibilità dell’economia circolare. Una nuova misura per le PMI che
intendono improntare la propria attività ai crismi dell’impresa innovativa e
sostenibile, attivabile dal 18 maggio 2022.
È stato pubblicato un nuovo decreto con il quale il Ministero dello Sviluppo
economico ha istituito un regime di aiuto per il sostegno, nell’intero territorio
nazionale, di nuovi investimenti imprenditoriali innovativi e sostenibili con il
noto intento di favorire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa e
orientare, al contempo, la ripresa degli investimenti verso ambiti strategici per
la competitività e la crescita sostenibile del sistema economico.
Per raggiungere tali finalità sono stati stanziati € 677.875.520.
Per la gestione degli interventi previsti dal decreto, il Ministero si avvarrà
dell’Agenzia per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. –
Invitalia – alla quale sono affidati gli adempimenti tecnici e amministrativi
riguardanti l’istruttoria delle domande, la concessione, l’erogazione delle
agevolazioni, l’esecuzione dei controlli e delle ispezioni.
Soggetti beneficiari
I soggetti che possono in concreto beneficiare delle misure menzionate dal
decreto sono le PMI, in possesso, al momento della presentazione della
domanda di taluni requisiti, tra i quali, ad esempio:

  • essere regolarmente costituite, iscritte e “attive” nel Registro delle imprese;
  • essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere in liquidazione
    volontaria e non essere sottoposte a procedure concorsuali;
  • trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci
    approvati e depositati presso il Registro delle imprese ovvero aver presentato,
    nel caso di imprese individuali e società di persone, almeno due dichiarazioni
    dei redditi;
  • essere in regola con le disposizioni vigenti in materia di normativa edilizia e
    urbanistica, del lavoro, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia
    dell’ambiente ed essere in regola in relazione agli obblighi contributivi.
    Programmi ammissibili
    Ai sensi dell’articolo 7 del decreto MISE del 10 febbraio 2022, sono
    ammissibili all’agevolazione i programmi che prevedono la realizzazione di
    investimenti innovativi, sostenibili e con contenuto tecnologico elevato e
    coerente al piano nazionale Transizione 4.0, attraverso l’utilizzo di talune
    tecnologie (i.e. advanced manufacturing solutions, additive manufacturing,
    internet of things, cybersecurity, big data e analytics, blockchain, etc.) in grado
    di aumentare il livello di efficienza e di flessibilità nello svolgimento dell’attività
    dell’impresa proponente.
    Inoltre, i programmi caratterizzati da un contenuto di sostenibilità, saranno
    previsti specifici criteri di valutazione – prevedendo, quindi, la possibilità di
    conseguire un punteggio aggiuntivo nell’ambito della procedura – saranno
    valorizzati, tra l’altro, sulla base di indicatori di sostenibilità dedicati. I suddetti
    programmi dovranno essere volti:
  • alla transizione dell’impresa verso il paradigma dell’economia circolare (i.e.
    soluzioni in grado di aumentare il tempo di vita dei prodotti e di efficientare il
    ciclo produttivo, soluzioni atte a consentire un utilizzo efficiente delle risorse, il
    trattamento e la trasformazione dei rifiuti, compreso il riuso dei materiali, etc.);
  • al miglioramento della sostenibilità energetica dell’impresa, all’interno
    dell’unità produttiva interessata dall’intervento, non inferiore al 10% rispetto ai
    consumi dell’anno precedente alla data di presentazione della domanda.
    I programmi di investimento devono, in ogni caso, essere finalizzati allo
    svolgimento delle seguenti attività economiche, come specificate nell’allegato
    n. 4 al decreto medesimo:
    a) attività manifatturiere;
    b) attività di servizi alle imprese.
    In ogni caso, non sono ammissibili alle agevolazioni de quibus, i programmi di
    investimento:
  • inerenti al settore siderurgico, del carbone, della costruzione navale, delle
    fibre sintetiche, dei trasporti e delle relative infrastrutture, nonché della
    produzione e della distribuzione di energia e delle infrastrutture energetiche,
    secondo quanto previsto dall’art. 13 del regolamento GBER; e
  • che non garantiscono il rispetto del principio DNSH, verificato sulla base
    degli orientamenti e delle istruzioni per l’attuazione in sede nazionale degli
    investimenti per la ripresa e la resilienza, secondo le indicazioni contenute
    nella circolare RGS-MEF n. 32 del 30 dicembre 2021 e delle eventuali relative
    successive integrazioni.
    Ma entriamo nel merito.
    Ai fini dell’ammissibilità alle agevolazioni, i programmi di investimento devono:
  • prevedere l’utilizzo delle tecnologie abilitanti afferenti al piano Transizione
    4.0, atte a consentire la trasformazione tecnologica e digitale dell’impresa;
  • essere diretti all’ampliamento della capacità, alla diversificazione della
    produzione funzionale a ottenere prodotti mai fabbricati in precedenza o al
    cambiamento fondamentale del processo di produzione di un’unità produttiva
    esistente ovvero alla realizzazione di una nuova unità produttiva;
  • essere realizzati presso un’unità produttiva localizzata nel territorio nazionale
    e nella disponibilità dell’impresa alla data di presentazione della domanda di
    agevolazione, fatta, ad esempio, eccezione per i programmi diretti alla
    realizzazione di una nuova unità produttiva;
  • rispettare le seguenti soglie di importo delle spese ammissibili (fermo
    restando che i programmi di investimento possono prevedere spese di
    importo complessivamente superiore alle predette soglie e che, in tale
    evenienza, la parte eccedente non sarà oggetto di agevolazioni) e cioè:
    nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone A (ovverosia
    Molise, Basilicata, Calabria, Campania, Puglia, Sicilia e Sardegna), spese
    ammissibili non inferiori complessivamente a 500.000 euro e non superiori a
    3.000.000 euro e, comunque, all’80% del fatturato dell’ultimo bilancio
    approvato e depositato;
    nel caso di programmi di investimento da realizzare nelle zone diverse dalle
    zone A, spese ammissibili non inferiori complessivamente a 1.000.000 euro e
    non superiori a 3.000.000 euro e, comunque, all’80% percento del fatturato
    dell’ultimo bilancio approvato e depositato;
  • essere avviati successivamente alla presentazione della domanda per
    accedere alle agevolazioni di specie;
  • prevedere un termine di ultimazione non successivo a dodici mesi dalla data
    del provvedimento di concessione delle agevolazioni. Il decreto a tale scopo
    precisa che per “data di ultimazione del programma” si intende la data
    dell’ultimo titolo di spesa rendicontato e ritenuto ammissibile alle agevolazioni.
    Spese ammissibili
    Sono ammissibili alle agevolazioni le spese strettamente funzionali alla
    realizzazione dei programmi di investimento relative all’acquisto di nuove
    immobilizzazioni materiali e immateriali che riguardino:
    a) macchinari, impianti e attrezzature;
    b) opere murarie, nei limiti del 40% del totale dei costi ammissibili;
    c) programmi informatici e licenze correlati all’utilizzo dei beni materiali di cui
    alla lettera a);
    d) acquisizione di certificazioni ambientali, secondo quanto specificato dal
    provvedimento di cui all’articolo 9, comma 2.
    Al contrario, non rientrano all’interno del perimetro del beneficio, ad esempio,
    le spese:
  • sostenute attraverso il sistema della locazione finanziaria;
  • connesse a commesse interne;
  • relative a macchinari, impianti e attrezzature usati;
  • per l’acquisto o la locazione di terreni e fabbricati;
  • di funzionamento, ivi incluse quelle per scorte di materie prime, semilavorati,
    prodotti finiti e materiali di consumo di qualsiasi genere;
  • relative alla formazione del personale impiegato dal soggetto proponente,
    anche laddove strettamente riferita alle immobilizzazioni previste dal
    programma;
  • imputabili a imposte e tasse;
  • correlate all’acquisto di mezzi targati;
  • ascrivibili a titoli di spesa il cui importo sia inferiore a 500 euro al netto di IVA.
    Le agevolazioni sono concesse, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dalla
    sezione 3.13 del Temporary framework, nella forma del contributo in conto
    impianti, a copertura di una percentuale nominale massima delle spese
    ammissibili determinata in funzione del territorio di realizzazione
    dell’investimento e della dimensione delle imprese beneficiarie.
    Procedura di accesso e concessione delle agevolazioni
    Le agevolazioni sono concesse sulla base di una procedura valutativa con
    procedimento a sportello, secondo quanto stabilito all’art. 5, comma 3, D.Lgs.
    n. 123/1998 e successive modificazioni e integrazioni.
    Ciascuna impresa può presentare una sola domanda di agevolazione, fatta
    salva la possibilità di presentazione di una nuova domanda di agevolazione, in
    caso di rigetto dell’istanza in esito alla relativa istruttoria.
    Le domande sono valutate sulla base dei criteri e degli indicatori di cui
    all’allegato n. 5 al decreto medesimo (caratteristiche del soggetto proponente,
    qualità della proposta e sostenibilità ambientale del programma di
    investimento).
    Con decreto direttoriale del 12 aprile 2022, sono state fissate le modalità
    operative di inoltro della domanda di accesso alle agevolazioni in analisi. Ai
    sensi dell’art. 3 del decreto, le stesse, redatte in lingua italiana, potranno
    essere presentate esclusivamente tramite la procedura informatica,
    accessibile nell’apposita sezione “Investimenti sostenibili 4.0” del sito web di
    Invitalia, dalle ore 10.00 alle ore 17.00 di tutti i giorni lavorativi, dal lunedì al
    venerdì, a partire dal giorno 18 maggio 2022, secondo un particolare iter che
    consente di attivare il primo step redazionale già dal 4 maggio 2022.
    Erogazione delle agevolazioni
    Le agevolazioni sono erogate da Invitalia in non più di tre stati di avanzamento
    lavori, a seguito della presentazione di richieste da parte delle imprese
    beneficiarie, avanzate in relazione a titoli di spesa, anche singoli, inerenti alla
    realizzazione del programma di investimento, per un ammontare almeno pari
    al 25% dell’importo complessivo dell’investimento ammesso, ad eccezione
    dell’ultima richiesta di erogazione che può essere riferita ad un importo
    inferiore.
    fonte: IPSOA

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