Approvata la legge di conversione del
Milleproroghe.

Approvata la legge di conversione del
Milleproroghe.

Le novità in sintesi
di Lucia Recchioni – Comitato Scientifico Master Breve 365
Dopo la questione di fiducia posta dal Governo, la Camera dei deputati ha
approvato la Legge di conversione del Decreto Milleproroghe.
Si richiamano, di seguito, in sintesi, le principali novità fiscali introdotte.
Sospensione dei termini
in materia di
agevolazione “prima
casa”
Articolo 3, comma
10-quinquies
Vengono nuovamente sospesi i termini, nel
periodo compreso tra il 1° aprile 2022 e il 30
ottobre 2023, previsti ai fini dell’applicazione
dell’agevolazione “prima casa”. Si ricorda, a tal
proposito, che l’ultima sospensione era stata
disposta, fino al 31.03.2022, dall’articolo 3 D.L.
228/2021.
La nuova disposizione, tuttavia, fa salvi gli atti
notificati dall’Agenzia delle entrate alla data di
entrata in vigore della norma, emessi per il
mancato rispetto dei termini previsti,
escludendo altresì il rimborso di quanto già
versato.
Proroga termine
cessione del credito e
invio spese edilizie
condominiali
(articolo 3, commi
10-octies-10-novies)
Viene prorogato al 31 marzo 2023 il termine
per l’invio della comunicazione all’Agenzia
delle entrate dell’esercizio delle opzioni
alternative alla detrazione fiscale (sconto in
fattura e cessione del credito) prevista per le
spese sostenute nel 2022 per alcuni interventi
edilizi.
Viene prorogato alla stessa data il termine
entro cui gli amministratori di condominio
sono tenuti a trasmettere all’Agenzia delle
entrate le spese relative ad interventi effettuati
sulla parte comune degli edifici residenziali.
Proroga e facoltà di
annullamento
automatico per gli enti
diversi dalle
amministrazioni statali,
dalle agenzie fiscali e
dagli enti pubblici
previdenziali
(articolo 3-bis)
Gli enti territoriali possono estendere, entro il
31 marzo 2023, alcuni istituti previsti dalla
Legge di bilancio 2023 nell’ambito della c.d.
“Tregua fiscale” (conciliazione agevolata delle
controversie, rinuncia agevolata dei giudizi
pendenti in Cassazione e regolarizzazione
agevolata degli omessi pagamenti di rate
dovute a seguito di acquiescenza,
accertamento con adesione,
reclamo/mediazione e conciliazione
giudiziale) alle controversie in cui è parte il
medesimo ente o un suo ente strumentale, in
alternativa alla definizione agevolata delle
controversie.
Con riferimento, invece, allo stralcio dei carichi
fino a 1.000 euro, gli enti diversi dalle
amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e
dagli enti pubblici previdenziali (e quindi, tra gli
altri, gli enti territoriali e dagli enti di previdenza
privati), se alla data del 31 gennaio 2023 non
hanno adottato il provvedimento con il quale
stabiliscono di non applicare l’annullamento
automatico, sono rimessi in termini e possono
adottarlo entro il 31 marzo 2023. Entro lo
stesso termine possono aderire all’integrale
applicazione dell’annullamento automatico.
Misure a sostegno
dell’edilizia privata
Articolo 10, commi
11-decies e 11-undecies
In considerazione delle difficoltà di
approvvigionamento dei materiali e degli
incrementi eccezionali dei loro prezzi, vengono
prorogati di due anni (rispetto alla proroga già
disposta con l’articolo 10-septies D.L.
21/2022):
· i termini di inizio e di ultimazione dei lavori
relativi ai permessi di costruire rilasciati o
formatisi fino al 31 dicembre 2023
· il termine di validità nonché i termini di
inizio e fine lavori previsti dalle convenzioni di
lottizzazione, o dagli accordi similari
comunque denominati dalla legislazione
regionale, nonché i termini concernenti i
relativi piani attuativi e qualunque altro atto ad
essi propedeutico, formatisi fino al 31
dicembre 2023.
Termine per gli
investimenti in beni
strumentali nuovi “non
4.0”
Articolo 12, comma
1-bis
Viene posticipato, dal 30 giugno al 30
novembre 2023, il termine ultimo per
l’effettuazione di investimenti in “altri beni
strumentali” nuovi (ovvero “non 4.0”) per cui –
con riferimento all’anno 2022 – spetta un
credito d’imposta al 6%, a condizione che entro
la data del 31.12.2022 il relativo ordine risulti
accettato dal venditore e sia avvenuto il
pagamento di acconti in misura almeno pari al
20 per cento del costo di acquisizione.
Per gli investimenti effettuati nel 2023 e non
“prenotati” non è invece previsto alcun credito
d’imposta.
Termini di consegna dei
beni ordinati entro il 31
dicembre 2022 per la
fruizione del credito
d’imposta per
investimenti 4.0
Articolo 12, comma
1-ter
Viene prorogato al 30 novembre 2023 (in
luogo del 30 settembre 2023 previsto, da
ultimo, dalla Legge di bilancio 2023) il termine
entro il quale possono essere effettuati gli
investimenti in beni strumentali nuovi 4.0, se
l’ordine è stato accettato dal venditore entro il
31 dicembre 2022 ed entro la stessa data è
effettuato il pagamento di acconti in misura
almeno pari al 20 per cento del costo di
acquisizione.
Credito d’imposta
attività agricola e pesca
Articolo 15, comma
1-quinquies
Viene differito, dal 31 marzo al 30 giugno
2023, il termine di utilizzabilità del credito di
imposta riconosciuto alle imprese esercenti
l’attività agricola e della pesca, a parziale
compensazione della spesa sostenuta per
l’acquisto di carburante nel terzo trimestre
dell’anno 2022.
La norma introduce, altresì, un termine (16
marzo 2023) entro cui i beneficiari
dell’agevolazione sono tenuti a inviare
all’Agenzia delle entrate l’importo del credito
maturato nel 2022.
Obblighi di trasparenza
Articolo 22-bis
Come noto, la L. 127/2017 prevede specifici
obblighi di pubblicazione delle erogazioni
pubbliche (sul sito internet o nella nota
integrativa), pesantemente sanzionati.
La Legge di conversione interviene
nuovamente sul termine a decorrere dal quale
trovano applicazione le sanzioni, differendolo
al 1° gennaio 2024.
Anche per quest’anno, quindi, viene esclusa
l’applicazione delle sanzioni riferite agli
obblighi informativi che devono essere
adempiuti nel 2023, con un ulteriore
differimento della loro decorrenza all’anno
successivo.

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