ANALISI E COMMENTI – Lo Stato potrà porre il veto sugli investimenti delle imprese nelle reti 5G

Lo Stato potrà porre il veto sugli
investimenti delle imprese nelle reti 5G

di Franco Canna
Oltre alla possibilità per le imprese di pagare le bollette di maggio e giugno
con dilazioni fino a 24 rate mensili con la garanzia Sace e a un nuovo sistema
di crediti di imposta per le imprese non energivore e a un aumento di quello
per le imprese energivore (che vengono inoltre resi cedibili) nel cosiddetto
“decreto accise” approvato venerdì 18 marzo dal Consiglio dei Ministri c’è
un’altra importante novità che impatta sul mondo delle imprese. Si tratta
dell’introduzione di un sistema di controllo e autorizzazione da parte dello
Stato sugli investimenti dei privati sulle reti 5G.
Se ne occupa l’articolo 28 del decreto legge 21 marzo 2022, n. 21 che
dispone una “Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione
elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud”.
In primis vengono definite “attività di rilevanza strategica per il sistema di
difesa e sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda
larga basati sulla tecnologia 5G”.
Ma anche “ulteriori beni, rapporti, attività e tecnologie rilevanti ai fini della
sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli relativi alla tecnologia cloud, possono
essere individuati con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei
ministri”, sentita l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale e di concerto con
● il Ministro per lo sviluppo economico
● il Ministro dell’interno
● il Ministro della difesa
● il Ministro per gli affari esteri e la cooperazione internazionale
● il Ministro per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale
● gli altri Ministri competenti per settore
La comunicazione annuale
A carico delle imprese che intendano acquisire beni e servizi in questi ambiti
(5G e potenzialmente in futuro cloud) scatta l’obbligo di notificare alla
Presidenza del Consiglio un piano annuale nel quale comunicare, prima di
procedere all’acquisizione, questi elementi:
● il settore interessato dalla notifica
● dettagliati dati identificativi del soggetto notificante
● il programma di acquisti
● dettagliati dati identificativi dei relativi, anche potenziali, fornitori
● dettagliata descrizione, comprensiva delle specifiche tecniche, dei beni,
dei servizi e delle componenti ad alta intensità tecnologica funzionali
alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione
delle attività di cui al comma 1
● un’informativa completa sui contratti in corso e sulle prospettive di
sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori sistemi e attività
● ogni ulteriore informazione funzionale a fornire un dettagliato quadro
delle modalità di sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante,
nonché dell’esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni
imposte a seguito di precedenti notifiche
● un’informativa completa relativa alle eventuali comunicazioni effettuate
ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera a), del decreto-legge 21
settembre 2019, n. 105, ai fini dello svolgimento delle verifiche di
sicurezza da parte del Centro di valutazione e certificazione nazionale
(CVCN), inclusiva dell’esito della valutazione, ove disponibile, e delle
relative prescrizioni, qualora imposte.
Il piano annuale può essere aggiornato con cadenza quadrimestrale. Dopo
aver fatto la comunicazione occorre poi attendere, entro trenta giorni (che
possono diventare 70 in determinati casi), un decreto del Presidente del
Consiglio dei ministri che approva il piano e provveda anche all’eventuale
“imposizione di prescrizioni o condizioni” oppure ne neghi l’approvazione “con
l’esercizio del potere di veto”.
Il potere di veto dello Stato
Lo Stato potrà imporre “specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta ciò
sia sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della difesa e
della sicurezza nazionale”.
Oggetto di analisi saranno anche “gli elementi indicanti la presenza di fattori di
vulnerabilità che potrebbero compromettere l’integrità e la sicurezza delle reti
e dei dati che vi transitano, compresi quelli individuati sulla base dei principi e
delle linee guida elaborati a livello internazionale e dall’Unione europea”.
Se infatti le prescrizioni o condizioni non saranno considerate sufficienti ad
assicurare la tutela degli interessi di sicurezza nazionale, il Governo potrebbe
o non approvare il piano oppure approvarlo, in tutto o in parte, solo per un
periodo temporale, indicando un termine per l’eventuale sostituzione di
determinati beni o servizi.
Laddove l’impresa avvii i lavori prima che sia decorso il termine per
l’approvazione del piano, il Governo può ingiungere all’impresa, stabilendo il
relativo termine, di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore.
La sanzione per chi non osservi gli obblighi di notifica o le disposizioni
contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali è amministrativa e
pari al 3% del fatturato del soggetto tenuto alla notifica.
Inoltre i contratti stipulati in violazione delle prescrizioni o delle condizioni
contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri speciali sono nulli.
Il testo pubblicato in Gazzetta ufficiale
Art. 28
Ridefinizione dei poteri speciali in materia di comunicazione
elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G e cloud

  1. L’articolo 1-bis del decreto-legge 15 marzo 2012, n. 21,
    convertito, con modificazioni, dalla legge 11 maggio 2012, n. 56, e’
    sostituito dal seguente:
    «Art. 1-bis (Poteri speciali inerenti alle reti di
    telecomunicazione elettronica a banda larga con tecnologia 5G, basati
    sulla tecnologia cloud e altri attivi). – 1. Ai fini dell’esercizio
    dei poteri speciali di cui al presente articolo, costituiscono
    attivita’ di rilevanza strategica per il sistema di difesa e
    sicurezza nazionale i servizi di comunicazione elettronica a banda
    larga basati sulla tecnologia 5G. Ai medesimi fini di cui al presente
    articolo, ulteriori servizi, beni, rapporti, attivita’ e tecnologie
    rilevanti ai fini della sicurezza cibernetica, ivi inclusi quelli
    relativi alla tecnologia cloud, possono essere individuati con uno o
    piu’ decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto
    con il Ministro dello sviluppo economico, il Ministro dell’interno,
    il Ministro della difesa, il Ministro degli affari esteri della
    cooperazione internazionale, il Ministro per l’innovazione
    tecnologica e la transizione digitale, e con gli altri Ministri
    competenti per settore, e sentita l’Agenzia per la cybersicurezza
    nazionale, anche in deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto
    1988, n. 400, previo parere delle Commissioni parlamentari
    competenti, che e’ reso entro trenta giorni dalla data di
    trasmissione degli schemi di decreto, decorsi i quali i decreti sono
    adottati anche in mancanza di parere.
  2. Fermi gli obblighi previsti ai sensi del decreto-legge 21
    settembre 2019, n. 105, convertito, con modificazioni, dalla legge 18
    novembre 2019, n. 133, le imprese che, anche attraverso contratti o
    accordi, intendano acquisire, a qualsiasi titolo, beni o servizi
    relativi alla progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e
    alla gestione delle attivita’ di cui al comma 1, ovvero componenti ad
    alta intensita’ tecnologica funzionali alla predetta realizzazione o
    gestione, notificano, prima di procedere alla predetta acquisizione,
    alla Presidenza del Consiglio dei ministri un piano annuale nel quale
    sono contenuti: il settore interessato dalla notifica; dettagliati
    dati identificativi del soggetto notificante; il programma di
    acquisti; dettagliati dati identificativi dei relativi, anche
    potenziali, fornitori; dettagliata descrizione, comprensiva delle
    specifiche tecniche, dei beni, dei servizi e delle componenti ad alta
    intensita’ tecnologica funzionali alla progettazione, alla
    realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita’ di
    cui al comma 1; un’informativa completa sui contratti in corso e
    sulle prospettive di sviluppo della rete 5G, ovvero degli ulteriori
    sistemi e attivi di cui al comma 1; ogni ulteriore informazione
    funzionale a fornire un dettagliato quadro delle modalita’ di
    sviluppo dei sistemi di digitalizzazione del notificante, nonche’
    dell’esatto adempimento alle condizioni e alle prescrizioni imposte a
    seguito di precedenti notifiche; un’informativa completa relativa
    alle eventuali comunicazioni effettuate ai sensi dell’articolo 1,
    comma 6, lettera a), del decreto-legge n. 105 del 2019, convertito,
    con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2019, ai fini dello
    svolgimento delle verifiche di sicurezza da parte del Centro di
    valutazione e certificazione nazionale (CVCN), inclusiva dell’esito
    della valutazione, ove disponibile, e delle relative prescrizioni,
    qualora imposte. Con uno dei decreti di cui al comma 1, possono
    altresi’ essere individuati ulteriori contenuti del piano annuale,
    eventuali ulteriori criteri e modalita’ con cui procedere alla
    notifica del medesimo piano, oltre ad eventuali tipologie di
    attivita’ escluse dall’obbligo di notifica, anche in considerazione
    delle ridotte dimensioni dell’operazione.
  3. La notifica di cui di cui al comma 2 e’ trasmessa annualmente,
    prima di procedere all’attuazione del piano, salva la possibilita’ di
    aggiornare, previa comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei
    ministri, il piano medesimo in corso di anno, con cadenza
    quadrimestrale. Entro trenta giorni dalla notifica, con decreto del
    Presidente del Consiglio dei ministri, adottato su conforme delibera
    del Consiglio dei ministri, e’ approvato il piano annuale di cui al
    comma 2, previa eventuale imposizione di prescrizioni o condizioni,
    ovvero ne e’ negata l’approvazione con l’esercizio del potere di
    veto. Salvo diversa previsione nel decreto di approvazione del piano,
    rimane ferma l’efficacia dei decreti del Presidente del Consiglio dei
    ministri gia’ adottati alla data di entrata in vigore del presente
    articolo. Se e’ necessario svolgere approfondimenti riguardanti
    aspetti tecnici anche relativi alla valutazione di possibili fattori
    di vulnerabilita’, che potrebbero compromettere l’integrita’ e la
    sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi, il
    termine di trenta giorni di cui al secondo periodo puo’ essere
    prorogato fino a venti giorni, prorogabile per una sola volta, di
    ulteriori venti giorni, in casi di particolare complessita’. Se nel
    corso dell’istruttoria si rende necessario richiedere informazioni al
    notificante, tale termine e’ sospeso, per una sola volta, fino al
    ricevimento delle informazioni richieste, che sono rese entro il
    termine di dieci giorni. Se si rende necessario formulare richieste
    istruttorie a soggetti terzi, il predetto termine di trenta giorni e’
    sospeso, per una sola volta, fino al ricevimento delle informazioni
    richieste, che sono rese entro il termine di venti giorni. Le
    richieste di informazioni al notificante e le richieste istruttorie a
    soggetti terzi successive alla prima non sospendono i termini. In
    caso di incompletezza della notifica, il termine di trenta giorni di
    cui al secondo periodo decorre dal ricevimento delle informazioni o
    degli elementi che la integrano. Decorsi i predetti termini, il piano
    si intende approvato.
  4. I poteri speciali sono esercitati nella forma dell’imposizione
    di specifiche prescrizioni o condizioni ogniqualvolta cio’ sia
    sufficiente ad assicurare la tutela degli interessi essenziali della
    difesa e della sicurezza nazionale. A tal fine, sono oggetto di
    valutazione anche gli elementi indicanti la presenza di fattori di
    vulnerabilita’ che potrebbero compromettere l’integrita’ e la
    sicurezza delle reti e dei dati che vi transitano, compresi quelli
    individuati sulla base dei principi e delle linee guida elaborati a
    livello internazionale e dall’Unione europea. Se le prescrizioni o
    condizioni non risultano sufficienti ad assicurare la tutela dei
    citati interessi, il Governo, tenendo conto dei contenuti del piano
    notificato, dell’obsolescenza, del costo e dei tempi di sostituzione
    degli apparati e dell’esigenza di non rallentare lo sviluppo della
    tecnologia 5G o di altre tecnologie nel Paese, nel rispetto dei
    principi di proporzionalita’ e adeguatezza, approva, in tutto o in
    parte, il piano per un periodo temporale, anche limitato, indicando
    un termine per l’eventuale sostituzione di determinati beni o servizi
    ovvero non approva il piano esercitando il potere di veto.
  5. Salvo quanto previsto dal presente comma, se il soggetto
    notificante inizia l’esecuzione di contratti o accordi, successivi
    all’entrata in vigore del presente articolo, compresi nella notifica
    prima che sia decorso il termine per l’approvazione del piano, il
    Governo puo’ ingiungere all’impresa, stabilendo il relativo termine,
    di ripristinare a proprie spese la situazione anteriore
    all’esecuzione del predetto contratto o accordo. Salvo che il fatto
    costituisca reato, chiunque non osserva gli obblighi di notifica di
    cui al presente articolo ovvero le disposizioni contenute nel
    provvedimento di esercizio dei poteri speciali e’ soggetto alla
    sanzione amministrativa pecuniaria fino al tre per cento del
    fatturato del soggetto tenuto alla notifica. I contratti
    eventualmente stipulati in violazione delle prescrizioni o delle
    condizioni contenute nel provvedimento di esercizio dei poteri
    speciali sono nulli. Il Governo puo’ altresi’ ingiungere all’impresa,
    stabilendo il relativo termine, di ripristinare a proprie spese la
    situazione anteriore alla violazione, applicando una sanzione
    amministrativa pecuniaria sino a un dodicesimo di quella prevista al
    periodo precedente per ogni mese di ritardo nell’adempimento,
    commisurata al ritardo. Analoga sanzione puo’ essere applicata per il
    ritardo nell’adempimento dell’ingiunzione di cui al primo periodo.
    Nei casi di violazione degli obblighi di notifica di cui al presente
    articolo, anche in assenza della notifica, la Presidenza del
    Consiglio dei ministri puo’ avviare d’ufficio il procedimento ai fini
    dell’eventuale esercizio dei poteri speciali. A tale scopo, trovano
    applicazione i termini e le norme procedurali previsti dal presente
    articolo. Il termine di trenta giorni di cui al comma 3 decorre dalla
    conclusione del procedimento di accertamento della violazione
    dell’obbligo di notifica.
  6. Per l’esercizio dei poteri speciali di cui al presente
    articolo il gruppo di coordinamento per l’esercizio dei poteri
    speciali e’ composto dai rappresentanti della Presidenza del
    Consiglio dei ministri, del Ministero dello sviluppo economico, del
    Ministero dell’economia e delle finanze, del Ministero dell’interno,
    del Ministero della difesa, del Ministero degli affari esteri e della
    cooperazione internazionale, dal Ministro per l’innovazione
    tecnologica e la transizione digitale, ove previsto, nonche’ dai
    rappresentanti dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Il
    gruppo di coordinamento si avvale anche del Centro di valutazione e
    certificazione nazionale (CVCN) e delle articolazioni tecniche dei
    Ministeri dell’interno e della difesa, per le valutazioni tecniche
    della documentazione relativa al piano annuale di cui al comma 2, e
    ai suoi eventuali aggiornamenti, propedeutiche all’esercizio dei
    poteri speciali e relative ai beni e alle componenti ad alta
    intensita’ tecnologica funzionali alla progettazione, alla
    realizzazione, alla manutenzione e alla gestione delle attivita’ di
    cui al comma 1 nonche’ ad altri possibili fattori di vulnerabilita’
    che potrebbero compromettere l’integrita’ e la sicurezza delle reti,
    dei dati che vi transitano o dei sistemi.
  7. Le attivita’ di monitoraggio, tese alla verifica
    dell’osservanza delle prescrizioni e delle condizioni impartite con
    il provvedimento di esercizio dei poteri speciali, alla analisi della
    relativa adeguatezza e alla verifica dell’adozione di adeguate
    misure, anche tecnologiche, attuative delle medesime prescrizioni o
    condizioni sono svolte da un comitato composto da uno o piu’
    rappresentanti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del
    Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della difesa, del
    Ministero per l’innovazione tecnologica e la transizione digitale, o,
    se non nominato, della struttura della Presidenza del Consiglio dei
    ministri competente per l’innovazione tecnologica e la
    digitalizzazione, dell’Agenzia per la cybersicurezza nazionale. Per
    le attivita’ di monitoraggio, il comitato si avvale anche del Centro
    di valutazione e certificazione nazionale (CVCN), e delle
    articolazioni tecniche dei Ministeri dell’interno e della difesa. Ai
    lavori del comitato di monitoraggio possono essere chiamati a
    partecipare altri rappresentanti dei Ministeri di cui al comma 6. Al
    fine del concreto esercizio delle attivita’ di monitoraggio il
    soggetto interessato comunica con la periodicita’ indicata con il
    provvedimento di esercizio dei poteri speciali, ogni attivita’
    esecutiva posta in essere, ivi inclusa la stipulazione dei contratti
    ad essa riferiti, fornendo ogni opportuno dettaglio tecnico ed
    evidenziando le ragioni idonee ad assicurare la conformita’ della
    medesima al piano approvato ai sensi del comma 3. Il soggetto
    interessato trasmette altresi’, una relazione periodica semestrale
    sulle attivita’ in corso. E’ fatta salva la possibilita’ per il
    comitato di monitoraggio di disporre ispezioni e verifiche tecniche,
    anche con le modalita’ di cui all’articolo 2-bis, relativamente ai
    beni e alle componenti ad alta intensita’ tecnologica funzionali alla
    progettazione, alla realizzazione, alla manutenzione e alla gestione
    delle attivita’ di cui al comma 1 nonche’ ad altri possibili fattori
    di vulnerabilita’ che potrebbero compromettere l’integrita’ e la
    sicurezza delle reti, dei dati che vi transitano o dei sistemi,
    oggetto del provvedimento di esercizio dei poteri speciali.
    L’inosservanza delle prescrizioni o delle condizioni contenute nel
    provvedimento di approvazione ovvero qualsiasi altra circostanza
    idonea a incidere sul provvedimento approvativo e’ segnalata al
    gruppo di coordinamento dell’esercizio dei poteri speciali di cui al
    comma 6, il quale puo’ proporre al Consiglio dei ministri
    l’applicazione delle sanzioni previste dal comma 7, la revoca o la
    modifica del provvedimento autorizzativo e il divieto di esercizio
    delle attivita’ funzionali alla progettazione, alla realizzazione,
    alla manutenzione e alla gestione delle attivita’ di cui al comma 1.
  8. Per le attivita’ previste dal presente articolo ai componenti
    del gruppo di coordinamento di cui al comma 6 e a quelli del Comitato
    di monitoraggio di cui al comma 7 non spettano compensi, gettoni di
    presenza, rimborsi spese o altri emolumenti comunque denominati.
  9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito
    il Gruppo di coordinamento costituito ai sensi del comma 6, anche in
    deroga all’articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, possono
    essere individuate misure di semplificazione delle modalita’ di
    notifica, dei termini e delle procedure relativi all’istruttoria ai
    fini dell’eventuale esercizio dei poteri di cui al presente
    articolo.».
  10. In sede di prima applicazione, il piano di cui al comma 2
    dell’articolo 1-bis, del citato decreto-legge n. 21 del 2012,
    convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012, modificato
    dal comma 1 del presente articolo, include altresi’ l’informativa
    completa sui contratti o sugli accordi relativi ai servizi di
    comunicazione elettronica a banda larga basati sulla tecnologia 5G
    gia’ autorizzati. Ferma l’efficacia dei decreti del Presidente del
    Consiglio dei ministri gia’ adottati ai sensi dell’articolo 1-bis del
    decreto-legge n. 21 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla
    legge n. 56 del 2012, i procedimenti in corso alla data di entrata in
    vigore del presente decreto sono dichiarati estinti dal predetto
    gruppo di coordinamento e il relativo esame e’ effettuato in sede di
    valutazione del piano annuale, fermo restando quanto previsto
    dall’articolo 1-bis, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 21 del 2012,
    convertito, con modificazioni, dalla legge n. 56 del 2012.
  11. Il comma 10, dell’articolo 16 del decreto-legge 14 giugno 2021,
    n. 82, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2021, n.
    109, e’ abrogato.

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