Bonus gas ed energia elettrica per le
imprese: via libera all’utilizzo anticipato
del credito d’imposta
di Rosy D’Elia – IMPOSTE
Bonus gas ed energia elettrica per le imprese: via libera all’utilizzo
anticipato del credito d’imposta, ovvero anche prima della fine del
trimestre coperto dall’agevolazione. Requisito fondamentale è il
sostenimento delle spese che danno diritto ai benefici nei tempi indicati.
Lo chiarisce l’Agenzia delle Entrate con una FAQ, risposta a domande
frequenti, pubblicata sul sito istituzionale l’11 aprile
Bonus gas ed energia elettrica, le imprese possono utilizzare il credito
d’imposta in compensazione anche in maniera anticipata, quindi prima della
conclusione del trimestre di riferimento, a patto che le spese che danno diritto
alle agevolazioni siano sostenute nel periodo coperto dai benefici e siano
documentate.
I chiarimenti arrivano dall’Agenzia delle Entrate che sul tema ha pubblicato
l’11 aprile una FAQ, risposta a domande frequenti, sul portale istituzionale e
riguardano le novità introdotte prima dal Decreto Sostegni ter e poi dai due DL
Ucraina contro il caro energia.
Bonus gas ed energia elettrica per le imprese: via libera all’utilizzo
anticipato del credito d’imposta
Le imprese che hanno diritto a beneficiare del bonus gas ed elettricità per
procedere con l’utilizzo in compensazione del credito d’imposta non devono
aspettare la fine del trimestre a cui la singola agevolazione si riferisce, ma
possono beneficiarne anche in tempi più brevi.
Come sottolinea l’Agenzia delle Entrate, oltre ai diversi requisiti di accesso,
c’è solo una condizione da rispettare: le spese per l’acquisto dell’energia
elettrica e del gas naturale consumati che permettono alle imprese di
accedere alla misura di sostegno devono considerarsi sostenute, secondo i
criteri di cui all’articolo 109 del TUIR, nei tre mesi del 2022 indicati dalla
norma e il loro sostenimento deve essere documentato tramite il possesso
della/e fattura/e di acquisto.
I chiarimenti riguardano i crediti d’imposta introdotti per sostenere le imprese
contro il caro energia a partire dal DL n. 4/2022. In tabella una sintesi.
Riferimento
normativo
Agevolazione Tipologia di
spese e
periodo
coperto dal
bonus
articolo 15 del
decreto-legge 27
gennaio 2022, n. 4,
convertito, con
modificazioni, dalla
legge 28 marzo
2022, n. 25
contributo straordinario, sotto forma
di credito d’imposta del 20 per cento,
a favore delle imprese energivore in
presenza di un incremento dei costi
superiore al 30 per cento
spese
sostenute per
l’acquisto di
energia
elettrica
consumata nel I
trimestre 2022
articolo 4 del
decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17
contributo straordinario, sotto forma
di credito d’imposta del 25 per cento,
a favore delle imprese forte consumo
di energia elettrica di cui al decreto
del Ministro dello sviluppo economico
21 dicembre 2017 in presenza di un
incremento dei costi superiore al 30
per cento
spese
sostenute per
l’acquisto di
energia
elettrica
consumata nel
II trimestre
2022
articolo 5 del
decreto-legge 1°
marzo 2022, n. 17
contributo straordinario, sotto forma
di credito d’imposta, a favore delle
imprese a forte consumo di gas
naturale (requisiti indicati al comma2
della norma) in presenza di un
incremento dei costi superiore al 30
per cento
spese
sostenute per
l’acquisto di
gas naturale
nel II trimestre
2022
articolo 3 del
decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21
contributo, sotto forma di credito
d’imposta del 12 per cento, a favore
delle imprese dotate di contatori di
energia elettrica di potenza
disponibile pari o superiore a 16,5
kW, diverse dalle imprese a forte
consumo di energia elettrica di cui al
decreto del Ministro dello sviluppo
economico 21 dicembre 2017 in
presenza di un incremento dei costi
superiore al 30 per cento
spese
sostenute per
l’acquisto di
energia
elettrica
consumata nel
II trimestre
2022
articolo 4 del
decreto-legge 21
marzo 2022, n. 21
contributo, sotto forma di credito
d’imposta del 20 per cento, a favore
delle imprese diverse da quelle a
forte consumo di gas naturale di cui
all’articolo 5 del decreto-legge 1°
marzo 2022 n. 17 in presenza di un
incremento dei costi superiore al 30
per cento
spese
sostenute
acquisto di gas
naturale
consumato nel
II trimestre
2022
Le norme non pongono nessun ostacolo all’utilizzo dei crediti d’imposta
previsti prima che il trimestre coperto all’agevolazione finisca: l’Agenzia delle
Entrate spazza via ogni dubbio.
Non c’è ragione, quindi, per rimandare la compensazione, che deve in ogni
caso seguire le regole previste dall’articolo 17 del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241.
In una panoramica sui tempi, bisogna sottolineare, infine, che per i crediti
d’imposta previsti dal Decreto Ucraina bis, approvato lo scorso 21 marzo, la
norma fissa il 31 dicembre 2022 come data ultima per l’utilizzo.
fonte: INFORMAZIONE FISCALE