ADEMPIMENTI – Sanatoria bonus ricerca e sviluppo, proroga della scadenza al 30 novembre 2023

Sanatoria bonus ricerca e sviluppo, proroga
della scadenza al 30 novembre 2023


di Tommaso Gavi – DICHIARAZIONI E ADEMPIMENTI
La Legge di Bilancio 2023, il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta
Ufficiale lo scorso 29 dicembre, prevede la proroga della scadenza al 30
novembre 2023. Viene spostato in avanti il termine di riversamento
spontaneo del bonus ricerca e sviluppo per i soggetti che lo hanno
utilizzato indebitamente in compensazione
Il rinvio della scadenza era già stato previsto dal Decreto Aiuti ter e dalla legge
di conversione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale lo scorso 2 dicembre 2022.
La stessa proroga al 31 ottobre era stata anticipata dal comunicato stampa
del MEF ma la Manovra approvata ha spostato ulteriormente in avanti il
termine al 30 novembre 2023.
La procedura per il riversamento spontaneo del credito d’imposta si può
applicare alle agevolazioni maturate tra il 2015 e il 2019.
Oltre alla proroga è prevista un’altra novità: le certificazioni degli investimenti
possono essere richieste a patto che le violazioni relative all’utilizzo dei crediti
non siano state già constatate con processo verbale di constatazione.
Sanatoria bonus ricerca e sviluppo: nuova proroga della scadenza
al 30 novembre 2023 con la Legge di Bilancio
A ridosso della scadenza della sanatoria del bonus ricerca e sviluppo il
MEF aveva annunciato il rinvio.
Per chi ha percepito in modo indebito i crediti d’imposta c’è ancora tempo per
attivare la procedura per la restituzione delle somme.
Il primo spostamento in avanti del termine di un anno era stato previsto dal
Decreto Aiuti ter e dalla rispettiva legge di conversione.
Ad anticiparlo era stato il comunicato stampa del 29 ottobre scorso,
pubblicato sul portale istituzionale il 31 ottobre 2022.
Al rinvio del termine previsto per il 30 settembre si era, quindi, aggiunta la
proroga al 31 ottobre 2022 e poi il nuovo spostamento in avanti di un anno.
Successivamente è intervenuta la Legge di Bilancio, il cui testo è stato
approvato in via definitiva lo scorso 29 dicembre 2022 e pubblicato in
Gazzetta Ufficiale lo stesso giorno.
La Manovra contiene una nuova proroga per il riversamento spontaneo: la
scadenza passa dal 31 ottobre al 30 novembre 2023.
Vengono inoltre introdotte modifiche per la disciplina delle certificazioni che le
imprese possono richiedere per attestare la qualificazione dei propri
investimenti nell’ambito delle attività che rientrano nell’agevolazione.
Tali certificazioni possono essere richieste a patto che le violazioni relative
all’utilizzo dei crediti d’imposta non siano state già constatate con il processo
verbale di constatazione.
A prevederlo è il comma 272 dell’articolo 1 della Legge 29 dicembre 2022,
numero 197.
Sanatoria bonus ricerca e sviluppo: regolarizzazione esclusa con
documenti falsi e fatture per operazioni inesistenti
Vediamo chi può beneficiare della procedura che permette la
regolarizzazione.
Innanzitutto tale possibilità è preclusa nei seguenti casi:
● condotte fraudolente;
● simulazioni o utilizzo di documenti falsi e fatture per operazioni
inesistenti;
● mancanza di idonea documentazione per dimostrare il sostenimento
delle spese ammissibili.
Una zona grigia è rappresentata dai casi in cui l’Agenzia delle Entrate mette in
dubbio il requisito della novità dell’attività, che farebbe venire meno il diritto
all’agevolazione: tali casi non possono essere ritenuti inesistenti, tutt’al più
possono rientrare tra i crediti non spettanti.
I casi in questione, quindi, dovrebbero poter rientrare tra quelli che aprono alla
possibilità di regolarizzazione della situazione.
Come già chiarito, le agevolazioni che possono essere regolarizzate sono
quelle maturate nel periodo compreso tra il 2015 e il 2019.
Nella comunicazione all’Agenzia delle Entrate dovranno quindi essere
comunicati i seguenti dati:
● il periodo di maturazione del credito d’imposta;
● l’ammontare del credito oggetto di riversamento spontaneo;
● i dati e gli elementi richiesti a dimostrazione delle attività e delle spese
ammissibili.
Dopo il via libera dell’Agenzia delle Entrate gli importi potranno essere pagati
in massimo tre rate.
Nel caso di rateizzazione la prima rata dovrà essere pagata entro il 16
dicembre di ciascun anno 2023, 2024 e 2025.
Per la seconda e la terza rata dovranno essere aggiunti al pagamento gli
interessi legali a decorrere dal 17 dicembre 2023.

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