Sport bonus, prima finestra 2022
aperta fino al 30 giugno
È aperta dal 30 maggio la prima finestra 2022 per l’invio delle richieste di
accesso allo Sport bonus, il credito d’imposta per le erogazioni liberali in
denaro effettuate per interventi di manutenzione e restauro di impianti
sportivi pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture sportive
pubbliche. Nel 2022, a differenza degli anni precedenti in cui il bonus era
riconosciuto alle persone fisiche e agli enti non commerciali, possono
usufruirne solo i titolari di reddito d’impresa. La domanda deve essere
presentata entro il 30 giugno 2022 all’Ufficio per lo Sport della
Presidenza del Consiglio e, per conoscenza, al Servizio Primo del
Dipartimento
Via libera alle richieste per lo Sport Bonus 2022.
Lo sportello per la presentazione delle domande resterà aperto per 30 giorni,
dal 30 maggio al 30 giugno 2022.
La tempistica è stata resa nota dall’Ufficio per lo Sport della presidenza del
Consiglio dei ministri, con apposito avviso pubblicato sul proprio sito internet
(www.sport.governo.it/it/).
La proroga dell’agevolazione anche per l’anno in corso è stata disposta dalla
legge di Bilancio 2022 (art. 1, c. 190, legge n. 234/2021), ma con una platea
molto più ristretta rispetto agli anni precedenti: per l’anno in corso, infatti,
possono fruire del credito di imposta esclusivamente i titolari di reddito
d’impresa, mentre secondo la precedente disciplina in vigore dal 2019 al
2021, il credito di imposta era riconosciuto anche alle persone fisiche e agli
enti commerciali.
Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al
Dpcm 30 aprile 2019.
Contributo richiesto
Il credito d’imposta può essere richiesto dai soggetti titolari di reddito
d’impresa per le erogazioni liberali in denaro effettuate per interventi di
manutenzione, restauro, risanamento conservativo e ristrutturazione edilizia di
impianti sportivi pubblici, nonché per la realizzazione di nuove strutture
sportive pubbliche (come definito dall’art. 3, c. 1, D.P.R. n. 380/2001).
Il beneficio è pari al 65% delle erogazioni effettuate ed è riconosciuto nel
limite del 10 per mille dei ricavi annui.
Ai fini della fruizione delle agevolazioni, le erogazioni liberali devono essere
effettuate avvalendosi esclusivamente di uno dei seguenti sistemi di
pagamento: